| 1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente
legge, o le relative sezioni staccate:
a) procedono periodicamente al monitoraggio
dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle
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zone circostanti comprese nella fascia di cui all'articolo 10
e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri
dettati;
b) indicano le sorgenti di luce non rispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge e chiedono
l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché
vengano modificate o sostituite, o comunque uniformate ai
criteri stabiliti entro sessanta giorni dall'avvenuta
segnalazione;
c) collaborano con gli enti territoriali per una
migliore e puntuale applicazione della presente legge anche in
relazione alle concrete esigenze degli stessi.
2. Sono tutelati, oltre gli osservatori astronomici
professionali di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, anche quelli non professionali di rilevanza regionale o
interprovinciale che svolgono lavori di ricerca scientifica o
di divulgazione elencati nella medesima tabella 1.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la Società astronomica italiana e l'Unione
astrofili italiani esprimono pareri motivati entro trenta
giorni sull'istanza inoltrata da altri osservatori che
richiedono di essere sottoposti alla tutela del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Quest'ultimo, con proprio decreto,
aggiorna, ogni tre anni, l'elenco di cui alla tabella 1
allegata alla presente legge.
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