| (Organi dell'Ente).
1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
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2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente,
sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli
sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi
particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo
e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari
competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978,
n. 14.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente e da quattro membri nominati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi
particolari capacità tecniche in relazione ai compiti
istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo,
al settore economico o a quello amministrativo.
4. Il presidente ed i membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e
che non abbiano prestato servizio alle dipendenze
dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di
trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono
essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina
sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro
del tesoro.
5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il
controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397
e seguenti del codice civile, è composto da tre membri
effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina
anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante
ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro
del tesoro.
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