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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3360
DDL0174-0012
Progetto di legge Camera n. 174 - testo presentato - (DDL13-174)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C174. TESTIPDL
...C174.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC174 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 
                               Pag. 8
 
  legge, tutti gli impianti di illuminazione pubblica e privata
  in fase di progettazione, di appalto o di installazione sul
  territorio nazionale sono eseguiti secondo la normativa
  tecnica specifica: " antinquinamento luminoso con basso
  fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".
     2.  Entro il termine di cui al comma 1 sono interrotte la
  produzione e la diffusione sul mercato nazionale, da parte
  delle case costruttrici o importatrici, di ottiche e sorgenti
  di luce non rispondenti ai criteri indicati dal presente
  articolo.
     3.  Sono considerate "antinquinamento luminoso con basso
  fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo
  le sorgenti di luce con ottiche  cut-off  con fattore G
  non inferiore a valore 6.5, equipaggiate con lampade al sodio
  ad alta e bassa pressione e dotate, per le prime, di appositi
  dispositivi in grado di ridurre, dopo determinati orari,
  l'emissione di luce degli impianti in misura non superiore al
  50 per cento e non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno
  regime di operatività; tali ottiche devono essere montate,
  negli impianti stradali o di uso simile, parallelamente alle
  superfici da illuminare, come illustrato nella tabella 2,
  figura  a),  allegata alla presente legge.  Non possono
  comunque essere considerate a ridotto consumo energetico
  lampade con rapporto Lm/W inferiore al valore 120.  Nei
  regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),
  i comuni devono prevedere i tempi di attuazione del programma
  di rifacimento del sistema di illuminazione pubblica.
     4.  Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
  globi, lanterne e similari, devono essere munite, da parte
  delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di alette
  frangiluce larghe almeno 4 centimetri con inclinazione di 45
  gradi e con la parte superiore di esse nera o, comunque, non
  riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi
  di lampade esistenti sul mercato, ovvero di altro tipo di
  frangiluce funzionalmente equipollente, ovvero ancora, quando
  possibile, di apposita parabola metallica in grado di ospitare
  totalmente la sorgente di luce come illustrato nella citata
  tabella 2, figura  a).
 
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     5.  E' consentito solo per uso privato l'impiego di lampade
  diverse purché a basso consumo e con la schermatura di cui al
  comma 4.
     6.  E' vietata la produzione e l'utilizzazione, per la
  protezione delle armature, di vetri sporgenti lisci e
  trasparenti od anche con funzione e forma di rifrattori
  prismatici.  Nei diffusori a globo, a lanterna o similari, i
  vetri di protezione devono essere realizzati in materiale
  trasparente e liscio.
     7.  L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve
  uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto
  disposto dall'articolo 10; le case costruttrici, importatrici
  o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche
  tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la
  rispondenza con la presente legge mediante apposizione sul
  prodotto della dicitura: "ottica antinquinamento luminoso,
  antiabbagliamento, a ridotto consumo", e allegare, inoltre, le
  raccomandazioni di uso corretto previste dalla tabella 3
  allegata alla presente legge.
     8.  L'obbligatorietà dell'utilizzazione di lampade al
  sodio, ad alta e bassa pressione, non è prevista per gli
  impianti sportivi purché vengano impiegati criteri e mezzi per
  evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto ed al di
  fuori dei suddetti impianti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-174 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0174 TOTPAG=0016 TOTDOC=0022 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=031 PAGFIN=0009 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=017400 00 FASCIDC=13DDL0174 SORTNAV=0017400 000 00000 ZZDDLC174 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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