| 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
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legge, tutti gli impianti di illuminazione pubblica e privata
in fase di progettazione, di appalto o di installazione sul
territorio nazionale sono eseguiti secondo la normativa
tecnica specifica: " antinquinamento luminoso con basso
fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono interrotte la
produzione e la diffusione sul mercato nazionale, da parte
delle case costruttrici o importatrici, di ottiche e sorgenti
di luce non rispondenti ai criteri indicati dal presente
articolo.
3. Sono considerate "antinquinamento luminoso con basso
fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo
le sorgenti di luce con ottiche cut-off con fattore G
non inferiore a valore 6.5, equipaggiate con lampade al sodio
ad alta e bassa pressione e dotate, per le prime, di appositi
dispositivi in grado di ridurre, dopo determinati orari,
l'emissione di luce degli impianti in misura non superiore al
50 per cento e non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno
regime di operatività; tali ottiche devono essere montate,
negli impianti stradali o di uso simile, parallelamente alle
superfici da illuminare, come illustrato nella tabella 2,
figura a), allegata alla presente legge. Non possono
comunque essere considerate a ridotto consumo energetico
lampade con rapporto Lm/W inferiore al valore 120. Nei
regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
i comuni devono prevedere i tempi di attuazione del programma
di rifacimento del sistema di illuminazione pubblica.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne e similari, devono essere munite, da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di alette
frangiluce larghe almeno 4 centimetri con inclinazione di 45
gradi e con la parte superiore di esse nera o, comunque, non
riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi
di lampade esistenti sul mercato, ovvero di altro tipo di
frangiluce funzionalmente equipollente, ovvero ancora, quando
possibile, di apposita parabola metallica in grado di ospitare
totalmente la sorgente di luce come illustrato nella citata
tabella 2, figura a).
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5. E' consentito solo per uso privato l'impiego di lampade
diverse purché a basso consumo e con la schermatura di cui al
comma 4.
6. E' vietata la produzione e l'utilizzazione, per la
protezione delle armature, di vetri sporgenti lisci e
trasparenti od anche con funzione e forma di rifrattori
prismatici. Nei diffusori a globo, a lanterna o similari, i
vetri di protezione devono essere realizzati in materiale
trasparente e liscio.
7. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve
uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto
disposto dall'articolo 10; le case costruttrici, importatrici
o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche
tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la
rispondenza con la presente legge mediante apposizione sul
prodotto della dicitura: "ottica antinquinamento luminoso,
antiabbagliamento, a ridotto consumo", e allegare, inoltre, le
raccomandazioni di uso corretto previste dalla tabella 3
allegata alla presente legge.
8. L'obbligatorietà dell'utilizzazione di lampade al
sodio, ad alta e bassa pressione, non è prevista per gli
impianti sportivi purché vengano impiegati criteri e mezzi per
evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto ed al di
fuori dei suddetti impianti.
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