| 1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1996, 500
milioni per il 1997 e 500 milioni per il 1998.
2. Per il triennio 1996-1998, l'intero stanziamento di cui
al comma 1 è destinato all'applicazione dell'articolo 10.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
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ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
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