| 1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non
rispondenti ai criteri indicati agli articoli 7 e 10 incorre,
qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni
dall'invito dei Comandi dei vigili urbani del comune
competente, nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 2.500.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 1.000.000
a lire 5.000.000 qualora detti impianti costituiscano notevole
fonte di inquinamento luminoso e vengano utilizzati a pieno
regime per tutta la durata della notte anche per semplici
scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi delle sanzioni sono impiegati dai comuni
solo per l'adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
4. I soggetti pubblici, ivi ricompresi i comuni, che
omettono di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge
entro i periodi di tempo ivi indicati, sono sospesi dal
beneficio di riduzione del costo di energia elettrica
impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a
quando non si adeguino, comunque entro e non oltre un
quadriennio, alla normativa vigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa ispezione, su segnalazione degli
osservatori astronomici territorialmente competenti.
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