| 1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tutte le sorgenti di luce non
rispondenti ai criteri di cui alla presente legge, devono
essere sostituite o modificate in maniera tale da ridurre
l'inquinamento luminoso, il fattore di abbagliamento ed il
consumo energetico. Il termine di cui al presente comma è di
due anni per l'adeguamento delle sorgenti di luce ricadenti
nei comuni entro il raggio di 25 chilometri, in linea d'aria,
dalla sede degli osservatori astronomici di cui all'allegata
tabella 1.
2. Per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 i
soggetti pubblici e privati possono procedere, in via
immediata, all'installazione di appositi schermi sulle
armature, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di
protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché
assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste
dall'articolo 7.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti
interessati possono procedere, in assenza di regolatori di
flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle
sorgenti di luce dopo determinati orari.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque
dotate delle alette frangiluce di cui all'articolo 7 nonché di
vetri di protezione trasparenti. Le stesse devono comunque
essere dismesse e sostituite, nei comuni sede di osservatori
astronomici, con ottiche esclusivamente cut-off.
5. E' comunque fatto divieto di utilizzare, per
l'illuminazione pubblica e privata, fasci orientati dal basso
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verso l'alto. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti
parcheggi, piazzali, monumenti, svincoli ferroviari e
stradali, complessi industriali, impianti sportivi di ogni
tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non
superiore a 15 gradi se simmetrici e a 5 gradi se asimmetrici
nonché idonei schermi per contenere dispersioni verso
l'alto.
6. Nell'illuminazione di edifici e monumenti, fermi
restando i limiti indicati, i fasci di luce devono rimanere di
almeno un metro al disotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli
stessi, prevedendo lo spegnimento parziale o totale, o la
diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.
7. E' consentita una deroga alle suindicate limitazioni
solo per le lanterne già esistenti all'interno dei centri
storici dei comuni purché vengano equipaggiate con lampade al
sodio ad alta pressione, con le relative alette frangiluce di
cui all'articolo 7 e con potenze non superiori a 150
watt.
8. Le insegne pubblicitarie luminose devono essere
adeguate ai criteri stabiliti dai regolamenti comunali,
emanati anche sulla base delle indicazioni fornite dalle
direzioni degli osservatori astronomici competenti, anche in
ordine agli orari di accensione e spegnimento.
9. E' fatto divieto di utilizzare, per meri fini
pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi
tipo.
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