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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3366
DDL0174-0018
Progetto di legge Camera n. 174 - testo presentato - (DDL13-174)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C174. TESTIPDL
...C174.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC174 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, tutte le sorgenti di luce non
  rispondenti ai criteri di cui alla presente legge, devono
  essere sostituite o modificate in maniera tale da ridurre
  l'inquinamento luminoso, il fattore di abbagliamento ed il
  consumo energetico.  Il termine di cui al presente comma è di
  due anni per l'adeguamento delle sorgenti di luce ricadenti
  nei comuni entro il raggio di 25 chilometri, in linea d'aria,
  dalla sede degli osservatori astronomici di cui all'allegata
  tabella 1.
     2.  Per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 i
  soggetti pubblici e privati possono procedere, in via
  immediata, all'installazione di appositi schermi sulle
  armature, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di
  protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché
  assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste
  dall'articolo 7.
     3.  Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti
  interessati possono procedere, in assenza di regolatori di
  flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle
  sorgenti di luce dopo determinati orari.
     4.  Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
  globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque
  dotate delle alette frangiluce di cui all'articolo 7 nonché di
  vetri di protezione trasparenti.  Le stesse devono comunque
  essere dismesse e sostituite, nei comuni sede di osservatori
  astronomici, con ottiche esclusivamente  cut-off.
     5.  E' comunque fatto divieto di utilizzare, per
  l'illuminazione pubblica e privata, fasci orientati dal basso
 
                              Pag. 12
 
  verso l'alto.  Fari, torri-faro e riflettori illuminanti
  parcheggi, piazzali, monumenti, svincoli ferroviari e
  stradali, complessi industriali, impianti sportivi di ogni
  tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non
  superiore a 15 gradi se simmetrici e a 5 gradi se asimmetrici
  nonché idonei schermi per contenere dispersioni verso
  l'alto.
     6.  Nell'illuminazione di edifici e monumenti, fermi
  restando i limiti indicati, i fasci di luce devono rimanere di
  almeno un metro al disotto del bordo superiore della
  superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli
  stessi, prevedendo lo spegnimento parziale o totale, o la
  diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.
     7.  E' consentita una deroga alle suindicate limitazioni
  solo per le lanterne già esistenti all'interno dei centri
  storici dei comuni purché vengano equipaggiate con lampade al
  sodio ad alta pressione, con le relative alette frangiluce di
  cui all'articolo 7 e con potenze non superiori a 150
  watt.
     8.  Le insegne pubblicitarie luminose devono essere
  adeguate ai criteri stabiliti dai regolamenti comunali,
  emanati anche sulla base delle indicazioni fornite dalle
  direzioni degli osservatori astronomici competenti, anche in
  ordine agli orari di accensione e spegnimento.
     9.  E' fatto divieto di utilizzare, per meri fini
  pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi
  tipo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-174 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0174 TOTPAG=0016 TOTDOC=0022 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=004 PAGFIN=0012 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=017400 00 FASCIDC=13DDL0174 SORTNAV=0017400 000 00000 ZZDDLC174 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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