| 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
fornisce, tramite circolare inviata all'Associazione nazionale
delle industrie elettrotecniche ed elettroniche (ANIE),
all'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) ed alle
imprese produttrici ed importatrici di prodotti
illuminotecnici, informazioni circa la normativa in essa
contenuta. Analoga circolare, emanata dal medesimo Ministro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è inviata
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agli ordini nazionali degli ingegneri e degli architetti, al
collegio nazionale dei geometri, all'albo nazionale dei
costruttori, agli assessorati competenti in tema di lavori
pubblici, ambiente, energia ed industria delle regioni e delle
province autonome; a tutti i sindaci dei comuni nonché
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
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