Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


337438
ALA0287-0016
Allegato A n. 287 del 15 dicembre 1997 (ALA13-287)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.18 dello stampato)
(A.C. 4354, sezione 2) ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
ZZALA ZZRES ZZALA151297 ZZALA971215 ZZALA001297 ZZALA000097 ZZALA287 ZZ13 ZZTX
         (Disposizioni per il recupero d'imponibile).
     1.  Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni,
  concernente la disciplina della tassazione separata, è
  inserito il seguente:
     "Art. 16- bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di
  capitale di fonte estera) 1.  I redditi di capitale
  corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei
  cui
 
                              Pag. 19
 
  confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di
  imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
  sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
  d'imposta.  Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del
  regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il
  credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.  Si
  considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
  interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri
  titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.601, nonchè di quelli con
  regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal
  10 settembre 1992".
     2.  La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di
  capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data
  del 31 dicembre 1997.
     3.  Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
  modificazioni, la lettera  c)  è abrogata.
     4.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
         a)  nell'articolo 76, comma 1:
         1) alla lettera  a),  contenente disposizioni per
  la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: "e
  degli eventuali contributi" sono soppresse;
         2) la lettera  c)  è sostituita dalla seguente:
             "c)  il costo dei beni rivalutati non si
  intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione
  di quelle che per disposizione di legge non concorrono a
  formare il reddito";
         b)  nell'articolo 55, comma 3, la lettera  b)
  è sostituita dalla seguente:
           "b)  i proventi in denaro o in natura conseguiti
  a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi
  di cui alle lettere  e)  ed  f)  del comma 1
  dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni
  ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento
  adottato.  Tali proventi concorrono a formare il reddito
  nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti
  nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma
  non oltre il quarto.  Sono fatte salve le agevolazioni connesse
  alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del
  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
  1978, n.218, per la decorrenza prevista al momento della
  concessione delle stesse".
     5.  La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al
  comma 4, lettera  a),  numero 2), hanno effetto a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
  dicembre 1997.
     6.  All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni,
  concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al comma 1, le parole: "dei marchi d'impresa e
  " sono soppresse; dopo le parole: "un terzo del costo" sono
  inserite le seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi
  d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo
  del costo.";
         b)  al comma 3, la parola: "quinto" è sostituita
  dalla seguente: "decimo".
     7.  Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo
  d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
  presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai
  beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta
  precedenti.
     8.  Le disposizioni del comma 4, lettere  a),  numero
  1), e  b),  hanno effetto dal periodo d'imposta in corso
  al 1^ gennaio 1998.
     9.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge
  16 dicembre 1977, n.904, non concorrono altresì a formare il
  reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi
  le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate
  ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui
  redditi,
 
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  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, diverse da
  quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.
  La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile
  solo se determina un utile o un maggior utile da destinare
  alle riserve indivisibili.  La disposizione del presente comma
  si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31
  dicembre 1997.
     10.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, riguardante
  l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le
  seguenti modifiche:
         a)  nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui
  redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7
  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314:
         1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole,"
  sono inserite le seguenti: "le persone fisiche che esercitano
  arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio
  negli edifici,";
         2) il comma 5 è abrogato;
         b)  nell'articolo 25, concernente le ritenute sui
  redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
         1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono
  sostituite dalle seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma
  dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta
  ritenuta deve essere operata dagli amministratori di
  condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi
  percepiti.";
         2) al secondo comma le parole: "20 per cento" sono
  sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
         c)  nell'articolo 25- bis,  primo comma,
  relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni
  per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
  mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di
  affari, le parole: "del dieci per cento" sono soppresse, ed è
  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aliquota della
  suddetta ritenuta si applica nella misura fissata
  dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per il primo
  scaglione di reddito.";
         d)  nell'articolo 28, secondo comma, concernente la
  ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento
  commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole:
  "e gli altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ",
  gli altri enti pubblici e privati";
         e)  all'articolo 32, primo comma, relativo ai
  poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei
  compiti di accertamento, dopo il numero 8- bis)  è
  aggiunto il seguente:
         "8- ter)  richiedere agli amministratori di
  condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi
  alla gestione condominiale".
     11.  Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo
  25- bis,  primo comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come modificato dal comma
  10, lettera  c),  del presente articolo, è stabilita nella
  misura del 19 per cento.
     12.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
  1988, n.42, recante disposizioni correttive e di coordinamento
  sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
  all'articolo 33, comma 4, lettera  a),  concernente la
  ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro
  autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite dalle
  seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i redditi di
  cui alla lettera  g) " fino alla fine della lettera sono
  sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera
  g)  la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro
  ammontare.  Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma
  del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica
  nella misura del 30 per cento;".
 
                              Pag. 21
 
     13.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.605, riguardante la disciplina dell'anagrafe
  tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo
  7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate
  all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il
  seguente:
     "Gli amministratori di condominio negli edifici devono
  comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei
  beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
  identificativi dei relativi fornitori.  Con decreto del
  Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
  modalità e i termini delle comunicazioni".
     14.  Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte
  previste nel titolo III del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
  modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della
  legge 30 dicembre 1991, n.413, devono intendersi applicabili
  anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante
  pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di
  assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le
  quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere
  operata una ritenuta alla fonte.
     15.  Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativo ai regimi speciali
  dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto
  legislativo 2 settembre 1997, n.313, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
         a)  al settimo comma, sono soppresse le parole: "e
  non ferrosi";
         b)  nell'ottavo comma dopo le parole "per le
  cessioni" sono inserite le seguenti: "di rottami, cascami e
  avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,";
         c)  il nono comma è sostituito dal seguente:
     "Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i
  prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente
  e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle
  relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori
  dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di
  lire.";
         d)  il decimo comma è sostituito dal
  seguente:
     "I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al
  settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo
  II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
  dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative
  agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative
  alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve
  provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio
  dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento.  I
  raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la
  successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari
  superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono
  optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone
  preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione
  relativa al suddetto anno.  Unitamente all'opzione deve essere
  presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una
  garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del
  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ragguagliata
  all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel
  corso dell'anno.  I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede
  fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo
  comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano
  le disposizioni di cui all'ottavo comma.  Nei confronti dei
  raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo
  comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni
  del primo periodo.
     16.  Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere
  dal 1^ gennaio 1998.
     17.  Al testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  l'articolo 17 è sostituito dal se-guente:
     "Art. 17. -  (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche
  tacite dei contratti di locazione
 
                              Pag. 22
 
  e di affitto di beni immobili). - 1.  L'imposta dovuta per
  la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
  immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le
  cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è
  liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni
  mediante versamento del relativo importo presso uno dei
  soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo
  4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237.
       2.  L'attestato di versamento relativo alle cessioni,
  alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato
  all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il
  contratto entro venti giorni dal pagamento.
       3.  Per i contratti di locazione e sublocazione di
  immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere
  assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
  contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
  relativo a ciascun anno.  In caso di risoluzione anticipata del
  contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul
  corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha
  diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità
  successive a quella in corso.  L'imposta relativa alle
  annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe
  del contratto comunque disposte, deve essere versata con le
  modalità di cui al comma 1.";
         b)  nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola:
  "ceduto" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione della
  cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della
  tariffa.";
         c)  nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le
  seguenti parole: "Qualora l'imposta sia stata corrisposta per
  l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o
  gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della
  determinazione della base imponibile in caso di proroga del
  contratto.";
         d)  nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono
  aggiunte le seguenti note:
     "NOTE:
          I)  Per i contratti di locazione e sublocazione di
  immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se
  corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di
  una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale
  moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza
  corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata
  all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
          II)  In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le
  locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere
  inferiore alla misura fissa di lire 100.000";
         e)  nella tariffa, parte II:
       1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non
  autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei
  contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I";
       2) l'articolo 2- bis  è sostituito dal seguente:
     "Art. 2- bis.  - Locazioni ed affitti di immobili,
  non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata
  di durata non superiore a trenta giorni complessivi
  nell'anno".
     18.  Le disposizioni del comma 17 si applicano agli atti
  pubblici formati, alle scritture private autenticate nonchè
  alle scritture private non autenticate e alle denunce
  presentate per la registrazione a decorrere dalla data di
  entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe
  anche tacite intervenute alla predetta data.  Per i contratti
  di locazione non registrati con corrispettivo annuo non
  superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere
  richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità
  successiva a quella in corso.  Per i contratti già registrati
  l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve
  essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del
  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
  registro, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 aprile 1986, n.131, come sostituito dal comma
  17, lettera  a).
     19.  Con decreto dirigenziale possono essere previste
  apposite procedure che
 
                              Pag. 23
 
  consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i
  contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché
  l'esecuzione delle relative formalità.
     20.  All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo
  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
  aprile 1986, n.131, è aggiunta la seguente nota:
     "NOTA:  I contratti relativi alle operazioni e ai servizi
  bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il
  titolo VI del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385,
  prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono
  assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".
     21.  Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
  giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:
     " 2.  Si applicano le disposizioni degli articoli 2,
  commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3.  Con decreto
  del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di
  versamento delle somme dovute".
 
DATA=971215 FASCID=ALA13-287 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0287 TOTPAG=0123 TOTDOC=0046 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0013 COMM= TX PAGINIZ=0018 RIGINIZ=048 PAGFIN=0023 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=23 SORTRES=9712155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00287 SORTNAV=59712152 00287 300000 ZZALA287 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0013 NDOC0013



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