| (Disposizioni per il recupero d'imponibile).
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della tassazione separata, è
inserito il seguente:
"Art. 16- bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di
capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale
corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei
cui
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confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di
imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del
regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il
credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si
considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.601, nonchè di quelli con
regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal
10 settembre 1992".
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di
capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, la lettera c) è abrogata.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per
la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: "e
degli eventuali contributi" sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il costo dei beni rivalutati non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione
di quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito";
b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti
a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento
adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma
non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse
alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse".
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al
comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1997.
6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni,
concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dei marchi d'impresa e
" sono soppresse; dopo le parole: "un terzo del costo" sono
inserite le seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo
del costo.";
b) al comma 3, la parola: "quinto" è sostituita
dalla seguente: "decimo".
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai
beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta
precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero
1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso
al 1^ gennaio 1998.
9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge
16 dicembre 1977, n.904, non concorrono altresì a formare il
reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi
le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate
ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui
redditi,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, diverse da
quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.
La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile
solo se determina un utile o un maggior utile da destinare
alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma
si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 1997.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, riguardante
l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui
redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314:
1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole,"
sono inserite le seguenti: "le persone fisiche che esercitano
arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio
negli edifici,";
2) il comma 5 è abrogato;
b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui
redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta
ritenuta deve essere operata dagli amministratori di
condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi
percepiti.";
2) al secondo comma le parole: "20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
c) nell'articolo 25- bis, primo comma,
relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni
per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di
affari, le parole: "del dieci per cento" sono soppresse, ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aliquota della
suddetta ritenuta si applica nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per il primo
scaglione di reddito.";
d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la
ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento
commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole:
"e gli altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ",
gli altri enti pubblici e privati";
e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai
poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei
compiti di accertamento, dopo il numero 8- bis) è
aggiunto il seguente:
"8- ter) richiedere agli amministratori di
condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi
alla gestione condominiale".
11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo
25- bis, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come modificato dal comma
10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella
misura del 19 per cento.
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1988, n.42, recante disposizioni correttive e di coordinamento
sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la
ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro
autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i redditi di
cui alla lettera g) " fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera
g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro
ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma
del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica
nella misura del 30 per cento;".
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13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.605, riguardante la disciplina dell'anagrafe
tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo
7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate
all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il
seguente:
"Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei
beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalità e i termini delle comunicazioni".
14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte
previste nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della
legge 30 dicembre 1991, n.413, devono intendersi applicabili
anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante
pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di
assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le
quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere
operata una ritenuta alla fonte.
15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativo ai regimi speciali
dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto
legislativo 2 settembre 1997, n.313, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al settimo comma, sono soppresse le parole: "e
non ferrosi";
b) nell'ottavo comma dopo le parole "per le
cessioni" sono inserite le seguenti: "di rottami, cascami e
avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,";
c) il nono comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i
prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente
e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle
relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori
dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di
lire.";
d) il decimo comma è sostituito dal
seguente:
"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al
settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo
II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative
agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative
alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve
provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio
dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I
raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la
successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari
superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono
optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone
preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione
relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere
presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una
garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ragguagliata
all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel
corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede
fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo
comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano
le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei
raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo
comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni
del primo periodo.
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere
dal 1^ gennaio 1998.
17. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituito dal se-guente:
"Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite dei contratti di locazione
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e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per
la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è
liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni
mediante versamento del relativo importo presso uno dei
soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni,
alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato
all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il
contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del
contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha
diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità
successive a quella in corso. L'imposta relativa alle
annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe
del contratto comunque disposte, deve essere versata con le
modalità di cui al comma 1.";
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola:
"ceduto" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione della
cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della
tariffa.";
c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le
seguenti parole: "Qualora l'imposta sia stata corrisposta per
l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o
gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della
determinazione della base imponibile in caso di proroga del
contratto.";
d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono
aggiunte le seguenti note:
"NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se
corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di
una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza
corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata
all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le
locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere
inferiore alla misura fissa di lire 100.000";
e) nella tariffa, parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non
autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei
contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2- bis è sostituito dal seguente:
"Art. 2- bis. - Locazioni ed affitti di immobili,
non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata
di durata non superiore a trenta giorni complessivi
nell'anno".
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate nonchè
alle scritture private non autenticate e alle denunce
presentate per la registrazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe
anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti
di locazione non registrati con corrispettivo annuo non
superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere
richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità
successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati
l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve
essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.131, come sostituito dal comma
17, lettera a).
19. Con decreto dirigenziale possono essere previste
apposite procedure che
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consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i
contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché
l'esecuzione delle relative formalità.
20. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.131, è aggiunta la seguente nota:
"NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi
bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il
titolo VI del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385,
prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono
assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".
21. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:
" 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2,
commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di
versamento delle somme dovute".
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