| 1. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale,
prevista dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche in favore
delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto
promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente
la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di
petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla
carta di circolazione, risulta effettuato il collaudo da parte
degli uffici della motorizzazione, indipendentemente dall'anno
di immatricolazione e di collaudo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante un aumento di lire 10 al litro
dell'imposta di fabbricazione sulle benzine.
| |