| 1. Il gettito derivante dall'aumento di cui all'articolo
1, relativamente al periodo 1^ gennaio-31 dicembre di ogni
anno, affluisce nel "Fondo per lo sviluppo del trasporto
pubblico e della mobilità di massa", istituito presso il
Ministero delle finanze, per un periodo di dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
| |