| 1. E' istituito l'ufficio di difensore civico per
l'ambiente in ogni comune avente popolazione superiore a
cinquemila abitanti ed in ogni provincia, per i comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, con i seguenti
compiti:
a) segnalare al sindaco, o al presidente della
provincia, omissioni, disfunzioni, ritardi, negligenze che,
sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano
arrecare danno all'ambiente;
b) portare le segnalazioni di cui alla lettera
a) a conoscenza del consiglio comunale o del consiglio
provinciale;
c) promuovere, in sede civile e penale, l'azione
di risarcimento del danno ambientale, con il consenso degli
enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto
lesivo;
d) ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a
tutela dell'ambiente.
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