| 1. Il difensore civico per l'ambiente è eletto dal
consiglio comunale o dal consiglio provinciale fuori del suo
ambito, a maggioranza dei due terzi; deve possedere una
specifica e documentata competenza tecnico-scientifica,
tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia
ambientale.
2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica
cinque anni, non può essere rieletto e non può, per la durata
del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o
privati né ricoprire cariche elettive.
| |