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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3395
DDL0179-0002
Progetto di legge Camera n. 179 - testo presentato - (DDL13-179)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C179. TESTIPDL
...C179.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC179 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese l'attività
  estrattiva di materiali e sostanze di cave e torbiere ha avuto
  dal dopoguerra ad oggi un notevole sviluppo, che ha comportato
  un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse.  Ciò
  è dovuto anche al fatto che la materia delle cave e torbiere è
  ancora regolata, a livello statale, dal regio decreto 29
  luglio 1927, n. 1443, volto sostanzialmente alla soddisfazione
  di esigenze di carattere strettamente economico, senza
  prevedere alcuna forma di controllo dell'attività estrattiva
  in relazione al territorio e all'ambiente.  La preoccupazione
  del legislatore era semmai quella di creare un sistema di
  intervento pubblico nella economia nazionale al fine di
  incentivare o comunque assicurare l'esercizio dell'attività
  estrattiva, con la previsione di due differenziate categorie
  di materiali e sostanze industrialmente utilizzabili: da una
  parte le miniere, comprendenti i materiali ritenuti di
  particolare rilevanza economica, assoggettate quindi ad un
  regime pubblicistico con controllo ed intervento diretto da
  parte dello Stato; dall'altra le cave e le torbiere,
  ricomprendenti gli altri materiali, lasciate in libera
  disponibilità al proprietario con un possibile intervento
  sostitutivo dell'amministrazione pubblica in caso di inerzia o
  di insufficiente sfruttamento.
     La materia delle cave e delle torbiere ha così assunto nel
  nostro ordinamento giuridico una sua rilevante autonomia,
  confermata dalla stessa Costituzione, che all'articolo 117 ha
  previsto il trasferimento di tale materia alle regioni
  differenziandola, in particolare, da quella urbanistica.
     Si ritiene, infatti, che la materia delle cave e torbiere
  tenda ad una finalità sua propria dato che il bene "cava"
  riveste una peculiare rilevanza economica che ne sottrae la
 
                               Pag. 2
 
  disciplina alla mera logica del profitto privato, poiché vi
  ineriscono interessi di dimensione collettiva che giustificano
  un diverso intervento di pianificazione e di regolamentazione
  rispetto alle altre materie.  Senonché il mancato collegamento
  fra la materia delle cave e torbiere e quelle ad essa connesse
  ha contribuito a far sì che sul territorio nazionale potessero
  essere esercitate attività estrattive in assenza di qualsiasi
  controllo da parte della pubblica amministrazione, talvolta in
  contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente.
  L'escavazione intrapresa senza un preventivo accertamento
  delle condizioni del territorio ha contribuito a determinare
  squilibri non trascurabili alterando notevolmente il bene
  "ambiente", incidendo negativamente sulla pianificazione
  urbanistica degli insediamenti circostanti, modificando gli
  ecosistemi, l'assetto idrogeologico, la vegetazione, il
  paesaggio, addirittura i beni di interesse monumentale ed
  artistico.  Non solo, ma le ferite inferte al territorio, una
  volta dismessa l'attività estrattiva, non sono state, nella
  maggior parte dei casi, rimarginate, cosicché il paesaggio,
  anche visivamente, si presenta con innumerevoli buchi di
  dimensione anche rilevante, che spesso si trasformano in
  discariche contribuendo all'inquinamento delle falde idriche
  ormai scoperte.
     Tale situazione comporta un costo troppo rilevante
  rispetto al beneficio economico connesso all'attività
  estrattiva.  E' pur vero che tale attività ha contribuito in
  maniera positiva allo sviluppo economico dell'industria
  nazionale ed in particolare del settore edilizio e delle
  attività ad esso connesse, producendo ricchezza ed incidendo
  positivamente sul fattore occupazionale diretto ed indotto;
  tuttavia le limitate risorse del territorio nazionale
  impongono che la dicotomia tra benefìci economici e costi
  ambientali sia superata con una legislazione organica che
  assicuri un ordinato sviluppo economico dell'attività di
  ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel rispetto del
  bene "ambiente", in modo da salvaguardare e tutelare quei
  valori che la stessa Costituzione, come affermato dalla Corte
  costituzionale, ritiene rilevanti anche agli stessi fini
  economici e sociali.
     Già con la legge 29 novembre 1971, n. 1097, unico
  precedente normativo a livello statale che ha comportato una
  contemperazione fra attività estrattiva e bene "ambiente", si
  è dettata una particolare disciplina di controllo per una
  specifica zona del territorio nazionale (Colli Euganei)
  subordinando l'attività estrattiva ad una verifica di
  compatibilità con i vincoli paesaggistici e naturali.  Con tale
  legge si è così affermato il principio che l'interesse della
  produzione da soddisfare con l'attività estrattiva possa
  essere subordinato ad altri interessi pubblici riconosciuti
  dall'ordinamento.  L'indirizzo succitato è stato poi ritenuto
  dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 1973,
  estendibile sull'intero territorio nazionale ed applicabile a
  tutte quelle situazioni sottoponibili ad eguale tutela.
  Proprio in forza di tale principio le regioni hanno poi potuto
  legiferare in materia di cave e torbiere prevedendo un
  controllo più penetrante dell'attività estrattiva,
  assoggettandola, in alcuni casi, ad una pianificazione
  settoriale.  Tuttavia, in assenza di una legge-cornice a
  livello nazionale, gli interventi legislativi da parte delle
  regioni si sono notevolmente differenziati, cosicché sono
  venuti a mancare a livello nazionale quell'indirizzo e quel
  coordinamento dell'attività economica che la Corte
  costituzionale ritiene necessari per garantire uno sviluppo
  uniforme di ogni settore economico in modo che esso non sia
  svolto in contrasto con l'utilità sociale, per evitare,
  altresì, che si creino disparità di trattamento tra gli
  operatori.
     Da un esame della situazione legislativa regionale emerge,
  infatti, che quasi tutte le regioni hanno legiferato in
  materia con più di sessanta leggi specifiche; solo due sono
  quelle che nulla hanno ancora disposto.  Tuttavia le previsioni
  normative differiscono notevolmente da regione a regione:
  nella maggior parte delle leggi si sottopone l'attività di
  cava e torbiera ad una pianificazione settoriale specifica; in
  alcuni casi tale pianificazione si ricollega a quella
  urbanistica; in altri casi è previsto il semplice
  provvedimento autorizzatorio; in poche regioni si prevede il
 
                               Pag. 3
 
  recupero o quanto meno un censimento delle cave e delle
  torbiere abbandonate o dismesse.
     E' forte l'attesa di un intervento a livello statale che
  detti disposizioni di principio nella materia delle cave e
  torbiere nel rispetto dell'autonomia regionale, così come fu
  rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 7
  del 1982, in cui si affermava che "sarebbe stato auspicabile,
  ai fini di certezza del diritto e di disciplina più omogenea
  nelle regioni a statuto ordinario, che il legislatore statale
  avesse da tempo adottato una legge contenente i princìpi
  fondamentali della materia (ed è lecito sperare che le
  difficoltà incontrate nell' iter  legislativo possano
  essere finalmente superate)".
 
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