| (Norme generali).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in
materia di coltivazione delle materie prime di cave e
torbiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia
competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
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