| (Ordinamento contabile).
1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su
proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed
approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile
dell'Ente. E' prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio
di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati
dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente
costi, modi e tempi.
2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n.
411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,
costituiscono tariffe a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe
di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste
dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica
l'articolo 1284 del codice civile.
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