| (Escavazione nei fiumi).
1. Sono vietate le escavazioni di materiali inerti negli
alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nei fondali e
nelle fasce costiere, naturali e artificiali, lacustri e
marine. E' del pari vietata l'escavazione ed estrazione di
materiali lapidei nelle altre aree demaniali, salva la
possibilità di rimozione per ragioni di pubblica utilità.
2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei
corsi d'acqua e dei siti indicati al comma 1, sentito il
parere del comune può disporre, mediante pubblico appalto e
con le necessarie prescrizioni, compreso il versamento di
idonea cauzione per la copertura di eventuali danni, la
rimozione degli inerti nei quantitativi tecnicamente
indispensabili a garantire il buon governo dei suddetti bacini
acquiferi, procedendo all'eventuale alienazione dei materiali
estratti mediante pubblici incanti. L'autorità nomina
direttore dei lavori un ingegnere idraulico del genio
civile.
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