Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3403
DDL0179-0010
Progetto di legge Camera n. 179 - testo presentato - (DDL13-179)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C179. TESTIPDL
...C179.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC179 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Piano regionale delle attività estrattive).
     1.  Le regioni, entro e non oltre trentasei mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, devono predisporre
  il piano regionale delle attività estrattive (PRAE).
     2.  Il PRAE, tenuto conto dei giacimenti in coltivazione
  nella regione, individua le aree da destinare ad attività
  estrattiva sulla base di studi giacimentologici e di
  previsioni del fabbisogno regionale dei materiali indicati
 
                               Pag. 7
 
  alla lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 2, nel
  rispetto delle leggi in vigore in materia di tutela del
  paesaggio e dell'ambiente.  Il PRAE è redatto sentiti i comuni
  e gli altri enti territoriali interessati, e tenuto conto
  degli strumenti urbanistici vigenti e di programmazione
  economica regionale con riferimento al settore delle opere
  pubbliche.
     3.  Sono escluse dal PRAE:
         a)  le aree nelle quali l'attività estrattiva, in
  relazione alla disciplina imposta dai piani di bacino
  idrografici, dai piani territoriali e paesistici, nonché in
  relazione alle risultanze di studi e piani di settore adottati
  dalle regioni, possa compromettere rilevanti interessi
  connessi all'assetto dei suoli ed ai valori paesistici,
  monumentali, storici, naturalistici, di carattere
  paleontologico, paletnologico e speleologico dei territori
  considerati;
         b)  le aree indicate all'interno dei centri abitati
  individuati dalle perimetrazioni previste dalla normativa
  vigente in materia.
     4.  L'individuazione delle aree di cui al comma 3 è
  effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da
  parte delle autorità regionali e statali competenti in
  materia, le quali, in sede di prima applicazione della
  presente legge, dovranno provvedervi, entro quindici mesi
  dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
     5.  Sono escluse dal PRAE le zone sottoposte a tutela ai
  sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, della legge 29
  giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431,
  nonché le aree soggette alle disposizioni di cui alla legge 6
  dicembre 1991, n. 394, e le altre zone soggette a prescrizioni
  e vincoli statali o regionali.
     6.  Nelle zone soggette a servitù militari si applicano le
  disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
     7.  Sono escluse dal PRAE le aree agricole pregiate.
     8.  Il PRAE assume valore di piano territoriale regionale
  per lo specifico settore produttivo ed i comuni provvedono ad
  adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini
 
                               Pag. 8
 
  fissati con legge regionale, indicando le zone in cui è
  consentita l'attività estrattiva di cava e la destinazione
  delle zone stesse al termine dell'attività.  La legge regionale
  stabilisce anche le procedure di partecipazione alla
  formazione del PRAE da parte dei cittadini, delle
  organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria,
  delle associazioni per la tutela dell'ambiente e degli
  eventuali altri enti locali territoriali.
     9.  Il PRAE è efficace per un periodo massimo di dieci
  anni, al termine dei quali deve essere predisposto un nuovo
  PRAE.  Durante il periodo di validità il PRAE deve essere
  aggiornato dopo cinque anni per tener conto dei mutamenti
  intervenuti in ordine alle conoscenze sui giacimenti, al
  fabbisogno dei materiali e alla situazione ambientale.
     10.  Fino all'approvazione del PRAE è vietata ogni attività
  produttiva di cava nell'ambito della regione, salva la
  prosecuzione delle attività avviate prima della data di
  entrata in vigore della presente legge.
     11.  Qualora la regione non provveda a predisporre il PRAE
  entro i limiti di tempo fissati dal comma 1, il Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, provvede entro il termine di
  centottanta giorni alla nomina di un commissario che
  predisponga il PRAE e provveda a garantire l'attuazione nel
  termine di trentasei mesi.  Il commissario provvede altresì,
  secondo le norme contenute nella presente legge, ad assicurare
  il proseguimento dell'attività estrattiva per il
  soddisfacimento dei fabbisogni regionali.
     12.  I piani regionali già approvati in materia di attività
  estrattive ed adottati alla data di entrata in vigore della
  presente legge devono essere adeguati entro il termine massimo
  di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, decorsi
  inutilmente i quali si applicano le disposizioni di cui ai
  commi 10 e 11.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-179 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0179 TOTPAG=0025 TOTDOC=0037 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=017900 00 FASCIDC=13DDL0179 SORTNAV=0017900 000 00000 ZZDDLC179 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati