| (Previsione di recupero delle cave dismesse).
1. Il PRAE deve prevedere il censimento e la
risistemazione ambientale delle cave dismesse. La regione
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provvede alla regolamentazione di tali interventi, definendo i
programmi, i tempi, le modalità e il relativo
finanziamento.
2. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali
assoggettati a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge 6
dicembre 1991, n. 394, le regioni inviano al Ministero
dell'ambiente, per il nulla osta, il programma di
risistemazione ambientale che si intende realizzare.
3. I possessori dei fondi compresi nelle aree oggetto di
risistemazione ambientale non possono opporsi agli interventi
finalizzati a tale scopo.
4. Per l'attuazione del programma le regioni costituiscono
il fondo regionale per gli interventi di ripristino delle cave
abbandonate ed impiegano i proventi percepiti ai sensi di
quanto previsto all'articolo 12, comma 3.
5. Le opere di ripristino ambientale, ivi comprese quelle
relative alle aree di discarica dei materiali di risulta,
devono essere collaudate dalla commissione tecnica regionale
delle cave e torbiere di cui all'articolo 19.
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