| (Permesso di ricerca).
1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera
può essere effettuata anche in zone non comprese nel PRAE,
rispettivamente in ogni caso l'esclusione delle aree e delle
zone previste dall'articolo 6, da chi sia munito del permesso
secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I
possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si
riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di
ricerca. Il ricercatore deve risarcire i danni cagionati nel
corso dello svolgimento del suo lavoro di ricerca. La regione
può fissare a tale scopo una cauzione a favore del
proprietario del suolo. Il ricercatore è tenuto al ripristino
ambientale dell'area di ricerca, qualora dopo tale fase non
intervenga l'attività di coltivazione. Ogni ulteriore
contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore
è decisa in conformità alle leggi vigenti.
2. Il permesso di ricerca è rilasciato al richiedente che
abbia ottemperato a quanto previsto dall'articolo 5.
Nell'eventualità di concorrenza con il proprietario del fondo
è preferito quest'ultimo, purché sia iscritto all'albo
nazionale ai sensi del citato articolo 5.
3. Il permesso di ricerca è efficace per un periodo
massimo di tre anni.
4. I permessi di ricerca non possono essere ceduti a
terzi, nemmeno in parte.
5. Le leggi regionali determinano:
a) l'ambito dell'attività di ricerca per la quale
è necessario il permesso di ricerca;
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b) i casi e le modalità di revoca, di rinuncia e
di decadenza del permesso di ricerca.
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