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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3410
DDL0179-0017
Progetto di legge Camera n. 179 - testo presentato - (DDL13-179)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C179. TESTIPDL
...C179.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC179 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Concessione di coltivazione).
     1.  La coltivazione di cava o torbiera è subordinata al
  rilascio di concessione, a seguito della quale il giacimento
  entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente che
  ha rilasciato la concessione.
     2.  La concessione rilasciata dagli enti competenti previa
  acquisizione dei pareri previsti dalla presente legge è
  comprensiva di tutti gli atti amministrativi relativi alle
  installazioni, agli impianti di lavorazione, alle strutture di
  supporto pertinenti allo svolgimento dell'attività di
  estrazione, lavorazione e recupero ambientale essendo
  sostitutiva di ogni parere, visto o autorizzazione inerenti
  all'esercizio dell'attività estrattiva; per quanto attiene
  alle infrastrutture di servizio si applicano le norme
  esistenti per le attività di servizio.
     3.  Con la concessione l'ente concedente detta tutte le
  prescrizioni dirette alla tutela delle aree estrattive, nonché
  le prescrizioni concernenti la coltivazione, le opere e gli
  impianti connessi e quelle per il recupero ambientale durante
  ed al termine della coltivazione, fissando l'importo della
  cauzione o della fidejussione da prestare a cura
  dell'imprenditore per l'esercizio dei lavori di risistemazione
  ambientale.
     4.  Restano ferme le competenze statali in materia e le
  relative autorizzazioni.
     5.  In caso di inerzia del comune o della provincia, o di
  incapacità giuridica del soggetto proprietario, ove la regione
  dichiari la sussistenza di un interesse pubblico alla
  coltivazione del giacimento, la regione stessa provvede al
  rilascio della concessione al richiedente, fermo restando
 
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  l'inclusione del giacimento nel patrimonio indisponibile
  dell'ente territoriale proprietario.
     6.  La durata della concessione deve essere a tempo
  determinato e commisurata al volume e alla qualità dei
  giacimenti, alla natura e alla qualità delle mineralizzazioni
  ed alle condizioni geologiche ed ambientali.
     7.  La durata della concessione non può comunque essere
  superiore a cinque anni per le sostanze di cui alla lettera
  c)  del comma 1 dell'articolo 2, ed a dieci anni per le
  sostanze di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1
  del medesimo articolo 2.
     8.  La durata della concessione può essere prorogata una
  sola volta per altri tre anni quando la prosecuzione
  dell'attività estrattiva non sia in contrasto con la
  salvaguardia dell'ambiente e con l'interesse pubblico, sempre
  che l'esercente nel periodo di attività abbia provveduto alla
  risistemazione ambientale delle aree già coltivate.
     9.  Nella concessione sono indicate le modalità di
  esecuzione dei lavori di coltivazione e di risistemazione per
  lotti e fasi temporali, al fine di attuare, anche durante la
  coltivazione, la risistemazione ambientale.
     10.  I lavori di completamento della risistemazione
  ambientale hanno comunque durata determinata e non superiore a
  due anni dall'ultimazione accertata della coltivazione e dal
  termine finale della concessione.
     11.  La concessione non può essere ceduta, nemmeno in
  parte, a terzi.
     12.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
  applicano alle autorizzazioni o concessioni di cava o torbiera
  rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge, che restano disciplinate dalle norme in vigore
  alla data del loro rilascio per tutto il tempo della loro
  durata.
     13.  La regione fissa le modalità ed i criteri secondo i
  quali è fatto obbligo al titolare della concessione, durante
  ed al termine della coltivazione, di provvedere alla
  risistemazione ambientale tenendo conto della natura dei
 
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  luoghi nonché della possibilità del riuso dell'area per nuove
  destinazioni, con esclusione di insediamenti residenziali.  Per
  le aree soggette a quanto previsto dalla legge 29 giugno 1939,
  n. 1497, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6
  dicembre 1991, n. 394, è necessario il nulla-osta del
  Ministero dell'ambiente.
     14.  La concessione costituisce il titolo per il rilascio
  del fondo.  Il concessionario deve corrispondere al titolare di
  diritti personali di godimento del fondo gli indennizzi
  previsti dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
  secondo le procedure ivi previste.
     15.  Le leggi regionali fissano i casi e le modalità per la
  revoca, la decadenza ed il trasferimento della concessione.  La
  decadenza della concessione è sempre prevista qualora il
  concessionario sia inadempiente rispetto alle prescrizioni
  indicate nella stessa concessione.
     16.  Ai fini del rilascio della concessione, il ricercatore
  è preferito ad ogni altro richiedente, seguito, nell'ordine,
  dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario e
  dall'affittuario.
     17.  Nei casi in cui la concessione è rilasciata ad un
  soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul fondo in
  cui si trova il giacimento, il concessionario è tenuto al
  canone di concessione di cui all'articolo 12, e ad un
  indennizzo da corrispondere al titolare del diritto reale per
  la perdita di valore del suolo.
 
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