| (Concessione di coltivazione).
1. La coltivazione di cava o torbiera è subordinata al
rilascio di concessione, a seguito della quale il giacimento
entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente che
ha rilasciato la concessione.
2. La concessione rilasciata dagli enti competenti previa
acquisizione dei pareri previsti dalla presente legge è
comprensiva di tutti gli atti amministrativi relativi alle
installazioni, agli impianti di lavorazione, alle strutture di
supporto pertinenti allo svolgimento dell'attività di
estrazione, lavorazione e recupero ambientale essendo
sostitutiva di ogni parere, visto o autorizzazione inerenti
all'esercizio dell'attività estrattiva; per quanto attiene
alle infrastrutture di servizio si applicano le norme
esistenti per le attività di servizio.
3. Con la concessione l'ente concedente detta tutte le
prescrizioni dirette alla tutela delle aree estrattive, nonché
le prescrizioni concernenti la coltivazione, le opere e gli
impianti connessi e quelle per il recupero ambientale durante
ed al termine della coltivazione, fissando l'importo della
cauzione o della fidejussione da prestare a cura
dell'imprenditore per l'esercizio dei lavori di risistemazione
ambientale.
4. Restano ferme le competenze statali in materia e le
relative autorizzazioni.
5. In caso di inerzia del comune o della provincia, o di
incapacità giuridica del soggetto proprietario, ove la regione
dichiari la sussistenza di un interesse pubblico alla
coltivazione del giacimento, la regione stessa provvede al
rilascio della concessione al richiedente, fermo restando
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l'inclusione del giacimento nel patrimonio indisponibile
dell'ente territoriale proprietario.
6. La durata della concessione deve essere a tempo
determinato e commisurata al volume e alla qualità dei
giacimenti, alla natura e alla qualità delle mineralizzazioni
ed alle condizioni geologiche ed ambientali.
7. La durata della concessione non può comunque essere
superiore a cinque anni per le sostanze di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 2, ed a dieci anni per le
sostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del medesimo articolo 2.
8. La durata della concessione può essere prorogata una
sola volta per altri tre anni quando la prosecuzione
dell'attività estrattiva non sia in contrasto con la
salvaguardia dell'ambiente e con l'interesse pubblico, sempre
che l'esercente nel periodo di attività abbia provveduto alla
risistemazione ambientale delle aree già coltivate.
9. Nella concessione sono indicate le modalità di
esecuzione dei lavori di coltivazione e di risistemazione per
lotti e fasi temporali, al fine di attuare, anche durante la
coltivazione, la risistemazione ambientale.
10. I lavori di completamento della risistemazione
ambientale hanno comunque durata determinata e non superiore a
due anni dall'ultimazione accertata della coltivazione e dal
termine finale della concessione.
11. La concessione non può essere ceduta, nemmeno in
parte, a terzi.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano alle autorizzazioni o concessioni di cava o torbiera
rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, che restano disciplinate dalle norme in vigore
alla data del loro rilascio per tutto il tempo della loro
durata.
13. La regione fissa le modalità ed i criteri secondo i
quali è fatto obbligo al titolare della concessione, durante
ed al termine della coltivazione, di provvedere alla
risistemazione ambientale tenendo conto della natura dei
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luoghi nonché della possibilità del riuso dell'area per nuove
destinazioni, con esclusione di insediamenti residenziali. Per
le aree soggette a quanto previsto dalla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, è necessario il nulla-osta del
Ministero dell'ambiente.
14. La concessione costituisce il titolo per il rilascio
del fondo. Il concessionario deve corrispondere al titolare di
diritti personali di godimento del fondo gli indennizzi
previsti dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
secondo le procedure ivi previste.
15. Le leggi regionali fissano i casi e le modalità per la
revoca, la decadenza ed il trasferimento della concessione. La
decadenza della concessione è sempre prevista qualora il
concessionario sia inadempiente rispetto alle prescrizioni
indicate nella stessa concessione.
16. Ai fini del rilascio della concessione, il ricercatore
è preferito ad ogni altro richiedente, seguito, nell'ordine,
dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario e
dall'affittuario.
17. Nei casi in cui la concessione è rilasciata ad un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul fondo in
cui si trova il giacimento, il concessionario è tenuto al
canone di concessione di cui all'articolo 12, e ad un
indennizzo da corrispondere al titolare del diritto reale per
la perdita di valore del suolo.
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