| (Progetto di coltivazione).
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 33,
34, 35, 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dall'articolo 9 della
legge 30 luglio 1990, n. 221, per lo svolgimento dell'attività
di cava il richiedente deve allegare alla domanda di
concessione quanto segue:
a) relazione geologica, comprendente i rapporti
sulla geomorfologia, litologia, giacitura, struttura, stato di
fratturazione del giacimento. La relazione deve essere redatta
da un geologo o da un ingegnere laureato in ingegneria
mineraria o in ingegneria per l'ambiente e per il territorio,
iscritti ai rispettivi albi professionali;
b) relazione di meccanica delle rocce o meccanica
delle terre contenente calcoli sulla stabilità dei terreni e
degli ammassi rocciosi in relazione agli scavi progettati. La
relazione deve essere redatta da un ingegnere minerario o per
l'ambiente e per il territorio, iscritto al relativo albo
professionale;
c) relazione sul progetto di coltivazione,
contenente la descrizione del metodo e la motivazione della
scelta, anche in relazione al recupero ed alla risistemazione
delle aree; programma annuale di coltivazione e quantitativi
di materiale estratto; calcoli giustificativi delle tecniche
di abbattimento, delle macchine operatrici e degli impianti
utilizzati; descrizione delle macchine e delle apparecchiature
utilizzate e delle loro caratteristiche di omologazione;
previsione e programma di prevenzione dei rischi di infortunio
e di malattie professionali, nonché di igiene ambientale;
descrizione dell'organizzazione del lavoro;
d) progetto di risistemazione ambientale durante e
al termine della concessione, ivi comprese le aree di
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discarica dei materiali di risulta; finalità del recupero e
destinazione urbanistica finale dell'area; modalità e sequenza
dei lavori di recupero; opere di rimodellamento delle scarpate
e del fondo cava; superfici interessate dai lavori totali o
per lotti; opere in verde; durata dei lavori; costi di
recupero totali e per lotti;
e) studio di impatto ambientale, con particolare
riferimento ad acque superficiali e sotterranee, flora e
fauna; stabilità dei versanti, vincoli e popolazioni residenti
nelle aree limitrofe; bilancio ambientale con la
determinazione dell'indice di impatto ambientale durante e
dopo la coltivazione;
f) relazione economico-finanziaria;
caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed
analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del
mercantile; immobilizzazione finanziaria per impianti; studio
di redditività; confronto tra redditività ed impatto
ambientale;
g) cartografia generale e di dettaglio
dell'area;
h) valutazione della rete viaria e dei trasporti
esistenti, nonché della loro adeguatezza e idoneità con
riguardo alle esigenze dell'attività di coltivazione e a
quelle degli addetti.
2. Il progetto di cui alla lettera d) del comma 1
deve essere redatto da un ingegnere o da un perito industriale
minerario. Gli altri elaborati di cui al comma 1 devono essere
redatti, per quanto di competenza, da esperti in geologia,
ingegneria mineraria, architettura del paesaggio, botanica,
zoologia, biologia, scienze agrarie e forestali. Quanto
indicato al comma 1 deve essere presentato all'autorità
competente insieme alla domanda di concessione.
3. Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge l'imprenditore provvede entro un anno ad
integrare il progetto con la documentazione di cui al comma
1.
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