| (Direzione dei lavori).
1. Con riferimento a quanto previsto agli articoli 27 e
688 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, la direzione dei lavori per le attività di cava deve
essere assicurata da un ingegnere o da un perito minerario
iscritti al relativo albo.
2. I direttori dei lavori che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, esercitano tale funzione da
almeno tre anni, possono continuare ad esercitarla
limitatamente all'estrazione di materiali uguali a quelli
delle cave che dirigono alla predetta data, subordinatamente
alla frequenza obbligatoria di specifici corsi di
aggiornamento organizzati dalle regioni e al superamento della
relativa verifica finale.
3. L'imprenditore che esercita attività di cava alla data
di entrata in vigore della presente legge si uniforma alle
prescrizioni della legge stessa entro un anno dalla medesima
data.
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