| (Collaudo delle opere
di risistemazione ambientale).
1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare della
concessione deve richiedere il collaudo al presidente della
giunta regionale.
2. Con il collaudo si accerta la rispondenza dei lavori di
coltivazione a quanto previsto nel progetto e a quanto
Pag. 17
stabilito nella concessione, con particolare riferimento alle
opere di sistemazione dell'assetto ambientale, ivi comprese
quelle relative alle aree di discarica dei materiali di
risulta.
3. Il collaudo delle opere di risistemazione ambientale è
effettuato dalla commissione tecnica regionale delle cave e
torbiere di cui all'articolo 19.
4. Le spese delle operazioni di collaudo sono a carico del
richiedente.
| |