| (Ufficio tecnico minerario regionale).
1. Presso ogni regione è costituito un ufficio tecnico
minerario regionale (UTMR) specifico per il settore delle cave
e torbiere.
2. L'ingegnere capo responsabile dell'UTMR fa parte di
diritto della commissione tecnica regionale delle cave e
torbiere di cui all'articolo 19.
3. All'ingegnere capo ed ai funzionari dell'UTMR sono
attribuite le deleghe in campo amministrativo e di polizia
giudiziaria, per quanto attiene le cave e torbiere, previste
per i funzionari del corpo delle miniere.
4. L'UTMR si avvale, per le competenze di carattere
igienico-sanitario, dei medici delle unità sanitarie
locali.
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