| (Commissione tecnica regionale
delle cave e torbiere).
1. Presso ogni regione è costituita la commissione
tecnica regionale delle cave e torbiere, di seguito denominata
"commissione".
2. La commissione, secondo criteri interdisciplinari, è
formata da esperti in geologia, ingegneria mineraria,
architettura del paesaggio, urbanistica, botanica, biologia,
zoologia, scienze agrarie e forestali, diritto amministrativo
ed economia.
3. La commissione è presieduta dall'assessore regionale
all'ambiente e dura in carica cinque anni, rinnovabili una
sola volta consecutivamente.
4. Il parere della commissione sostituisce ogni altro
parere o nulla-osta di competenza di altri enti della
regione.
5. La commissione è l'organo consultivo della regione in
materia di cave e torbiere.
6. Il parere della commissione è obbligatorio sui seguenti
provvedimenti:
a) PRAE dei minerali di cava e delle torbe;
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b) permesso di ricerca;
c) concessione di coltivazione dei materiali di
cava e delle torbe.
7. Qualora il parere della commissione sia contrario alla
attività di coltivazione di cava e torbiera, esso è da
considerare vincolante.
8. La commissione effettua, ai sensi dell'articolo 16, il
collaudo dell'esecuzione del progetto di coltivazione e delle
opere di risistemazione ambientale.
9. La commissione formula, altresì, i pareri previsti
dalla presente legge o richiesti dalla giunta e dal consiglio
regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici,
sociali e di programmazione inerenti al settore estrattivo di
competenza regionale, comprese le acque minerali e termali e
le risorse geotermiche di competenza locale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n.
896.
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