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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3419
DDL0179-0026
Progetto di legge Camera n. 179 - testo presentato - (DDL13-179)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C179. TESTIPDL
...C179.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC179 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Commissione tecnica regionale
                   delle cave e torbiere).
     1.  Presso ogni regione è costituita la commissione
  tecnica regionale delle cave e torbiere, di seguito denominata
  "commissione".
     2.  La commissione, secondo criteri interdisciplinari, è
  formata da esperti in geologia, ingegneria mineraria,
  architettura del paesaggio, urbanistica, botanica, biologia,
  zoologia, scienze agrarie e forestali, diritto amministrativo
  ed economia.
     3.  La commissione è presieduta dall'assessore regionale
  all'ambiente e dura in carica cinque anni, rinnovabili una
  sola volta consecutivamente.
     4.  Il parere della commissione sostituisce ogni altro
  parere o nulla-osta di competenza di altri enti della
  regione.
     5.  La commissione è l'organo consultivo della regione in
  materia di cave e torbiere.
     6.  Il parere della commissione è obbligatorio sui seguenti
  provvedimenti:
         a)  PRAE dei minerali di cava e delle torbe;
 
                              Pag. 19
 
         b)  permesso di ricerca;
         c)  concessione di coltivazione dei materiali di
  cava e delle torbe.
     7.  Qualora il parere della commissione sia contrario alla
  attività di coltivazione di cava e torbiera, esso è da
  considerare vincolante.
     8.  La commissione effettua, ai sensi dell'articolo 16, il
  collaudo dell'esecuzione del progetto di coltivazione e delle
  opere di risistemazione ambientale.
     9.  La commissione formula, altresì, i pareri previsti
  dalla presente legge o richiesti dalla giunta e dal consiglio
  regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici,
  sociali e di programmazione inerenti al settore estrattivo di
  competenza regionale, comprese le acque minerali e termali e
  le risorse geotermiche di competenza locale, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n.
  896.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-179 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0179 TOTPAG=0025 TOTDOC=0037 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=017 PAGFIN=0019 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=017900 00 FASCIDC=13DDL0179 SORTNAV=0017900 000 00000 ZZDDLC179 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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