| (Contratto di programma).
1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è
stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del
consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e
della difesa.
2. Il contratto di programma:
a) regola le prestazioni e definisce gli
investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o
comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi,
stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di
erogazione;
b) definisce gli obiettivi e gli standards,
nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai
livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla
produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti,
ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e
standards è correlato alla variazione delle tariffe e a
eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e
sanzioni per i casi di inadempienza.
3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi
definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.
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