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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3423
DDL0179-0030
Progetto di legge Camera n. 179 - testo presentato - (DDL13-179)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C179. TESTIPDL
...C179.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC179 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Comitato nazionale di programmazione
                   delle cave e torbiere).
     1.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
  coordinamento delle attività amministrative delle regioni ai
  sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
  nonché per l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti
  internazionali e con la Comunità europea, ed ai sensi di
  quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n.
 
                              Pag. 21
 
  183, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri il Comitato nazionale di programmazione delle cave e
  torbiere, di seguito denominato "Comitato".
     2.  Il Comitato è composto da esperti in materia di cave e
  torbiere, in ingegneria mineraria, in geologia, in
  architettura del paesaggio, in urbanistica, in botanica, in
  biologia, in zoologia, in scienze agrarie e forestali, in
  diritto amministrativo ed in materie economiche, designati dal
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
  concerto con il Ministro dell'ambiente, in ragione di:
         a)  due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri
  dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, delle finanze, dei lavori pubblici;
         b)  un rappresentante di ciascuna delle regioni e
  delle province autonome di Trento e di Bolzano.
     3.  Il Comitato è costituito, su proposta del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
  con il Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, e dura in carica cinque anni,
  prorogabili per una sola volta.  Con le medesime modalità si
  procede alla sostituzione dei suoi componenti.
     4.  Qualora, entro novanta giorni dalla richiesta del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
  concerto con il Ministro dell'ambiente, siano pervenute le
  designazioni degli esperti di cui al comma 2 per almento due
  terzi dei componenti, il Comitato si intende comunque
  costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni.
  Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti
  il Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità
  previste dal comma 3.
     5.  Con apposito regolamento, approvato con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
  concerto con il Ministro dell'ambiente, il Comitato disciplina
  il proprio funzionamento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-179 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0179 TOTPAG=0025 TOTDOC=0037 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=027 PAGFIN=0021 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=017900 00 FASCIDC=13DDL0179 SORTNAV=0017900 000 00000 ZZDDLC179 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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