| (Competenze del Comitato nazionale
di programmazione delle cave e torbiere).
1. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni in
ordine:
a) alle attività e alle finalità disciplinate
dalla presente legge;
b) alle richieste del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
Ministro dell'ambiente, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato provvede in particolare a:
a) raccogliere i dati inerenti all'attività
estrattiva e di ricerca delle cave e torbiere in tutto il
territorio nazionale, nell'ambito dell'attività conoscitiva
prevista all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) promuovere studi e ricerche attinenti alle
attività di cava e torbiera, anche per favorire
l'utilizzazione di materiali alternativi, il riutilizzo dei
materiali di scarto, l'armonizzazione dei criteri di progetto
degli scavi minerari;
c) comunicare alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano le eventuali proposte in merito agli atti
da adottare, ai sensi della lettera d) del comma 3
dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte
del Consiglio dei ministri;
d) formulare indirizzi per la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per i programmi di
formazione professionale del personale operante nel settore
delle cave e torbiere;
e) segnalare al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ed al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le sostanze
ed i materiali di cava e torbiera ritenuti di rilevante
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interesse per l'economia nazionale e, conseguentemente,
formulare proposte per la loro classificazione nella categoria
delle miniere;
f) proporre al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente,
secondo le proprie competenze, i parametri per la
determinazione delle tariffe relative all'attività di
coltivazione delle cave e torbiere secondo quanto stabilito
dall'articolo 24.
3. Il Comitato presenta annualmente al Presidente del
Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta, che
è trasmessa anche alle regioni.
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