| (Tariffe).
1. Il Comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione,
predispone le tabelle che le regioni applicano per fissare le
tariffe minime e massime attinenti alla coltivazione di cave e
torbiere. Le tabelle si basano sul valore medio di mercato dei
materiali e delle sostanze estratte, in modo che agli
operatori che esercitano l'attività estrattiva sia assicurato
sull'intero territorio nazionale un trattamento economico
compatibile con le esigenze di un'ordinata concorrenza
commerciale. Il Comitato aggiorna annualmente le tabelle delle
tariffe minime e massime secondo le variazioni dei valori medi
di mercato dei materiali e delle sostanze estratte.
2. La determinazione delle tariffe è differenziata per le
categorie di materiali e sostanze di cave e torbiere di cui
all'articolo 2, tenuto conto della rilevanza economica del
prodotto sul mercato nazionale e locale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, approva con proprio
decreto le tariffe e le trasmette alle regioni, che sono
tenute ad uniformarvisi.
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