| (Periodo transitorio).
1. Fino all'emanazione delle leggi regionali previste
dalla presente legge in materia di cave e torbiere, è vietata
l'apertura di nuove cave e torbiere.
2. Le regioni, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dovranno uniformare la
propria legislazione in materia di cave e torbiere ai princìpi
contenuti nella presente legge.
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