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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343224
STA0296-0439
Stenografico d'Aula n. 296 del 14 gennaio 1998 (STA13-296)
(suddiviso in 441 Unità Documento)
Unità Documento n.439 (che inizia a pag.98 dello stampato)
...Ordine del giorno della seduta di domani.
DARIO RIVOLTA, Relatore.
ZZSTA ZZRES ZZSTA140198 ZZSTA980114 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA296 ZZ13
    DARIO RIVOLTA,  Relatore.  L'Accordo in esame ricalca
  nella sostanza e nella forma accordi bilaterali simili già in
  vigore con altri quarantotto paesi di tutte le parti del
  mondo.
     La Lituania è la seconda nazione tra quelle appartenenti
  all'ex URSS che stipula un accordo di questo genere con
  l'Italia.  La prima è stata la Federazione russa, succeduta
  all'URSS.
     La Lituania è membro della PFP  (Partnership for
  Peace)  della NATO ed ha sottoscritto un accordo di
  associazione con l'Unione europea, autorizzato alla ratifica
  dal Parlamento italiano con legge 4 marzo 1997, n. 66.
     Le relazioni italo-lituane si sono intensificate nel
  maggio 1997, con uno scambio di visite ufficiali: il ministro
  degli esteri lituano
 
                              Pag. 99
 
  Algirdas Saudargas in Italia ed il Presidente Scàlfaro in
  Lituania.
     Il primo approccio verso la stipula del presente accordo è
  avvenuto da parte delle autorità aeronautiche lituane, alla
  fine del 1995.  L'Accordo è stato stilato ai sensi della
  Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a
  Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
  legislativo 6 marzo 1948.
     L'Accordo stabilisce i princìpi che regolano l'esercizio
  dei servizi concordati tra le due parti: detti servizi
  dovranno essere adeguati al soddisfacimento delle esigenze del
  trasporto tra i due paesi di passeggeri, merci e posta.
     Le parti si sono anche impegnate a salvaguardare
  reciprocamente la sicurezza dell'aviazione da eventuali atti
  di illecita ingerenza e a fornirsi reciprocamente la
  necessaria assistenza, allo scopo di prevenire e prevedere
  incidenti.
     In particolare, l'Accordo prevede: i diritti di sorvolo,
  di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di
  cabotaggio, per le imprese designate (articolo 3); le modalità
  di designazione di una sola compagnia aerea per parte quale
  vettore nazionale (articolo 4), con la facoltà di revocare e
  sospendere i diritti concessi alla società designata (articolo
  5), e pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi
  concordati per ciascuna impresa designata (articolo 7);
  esenzione per le imprese designate dai dazi doganali per
  carburanti, olii lubrificanti, provviste di bordo, parti di
  ricambio ed attrezzature normali che si trovano a bordo degli
  aerei (articolo 6); determinazione delle tariffe, concordate
  tra le parti (articoli 8 e 15); reciprocità dei criteri di
  applicabilità delle leggi, dei regolamenti e delle direttive
  amministrative (articolo 9), del trattamento delle
  rappresentanze delle compagnie aeree (articolo 11), della
  salvaguardia della sicurezza dell'aviazione civile (articolo
  12) e della fornitura di dati statistici sul traffico aereo
  tra i rispettivi paesi (articolo 17); riconoscimento di
  licenze e certificati (articolo 10); la regolamentazione della
  vendita dei titoli di trasporto ed il trasferimento dei
  proventi (articolo 13); le modalità di eventuali consultazioni
  per la modifica dell'Accordo (articolo 14); l'adattamento
  dell'Accordo bilaterale alle convenzioni multilaterali cui
  aderiscono le due parti contraenti (articolo 16); la
  registrazione dell'Accordo e delle eventuali modifiche presso
  l'Organizzazione interministeriale per l'aviazione civile
  internazionale (articolo 18); le modalità di notifica della
  decisione di una parte contraente di sospendere l'Accordo, la
  validità e l'entrata in vigore dello stesso (articoli 19, 20 e
  21).
 
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