| DARIO RIVOLTA, Relatore. L'Accordo in esame ricalca
nella sostanza e nella forma accordi bilaterali simili già in
vigore con altri quarantotto paesi di tutte le parti del
mondo.
La Lituania è la seconda nazione tra quelle appartenenti
all'ex URSS che stipula un accordo di questo genere con
l'Italia. La prima è stata la Federazione russa, succeduta
all'URSS.
La Lituania è membro della PFP (Partnership for
Peace) della NATO ed ha sottoscritto un accordo di
associazione con l'Unione europea, autorizzato alla ratifica
dal Parlamento italiano con legge 4 marzo 1997, n. 66.
Le relazioni italo-lituane si sono intensificate nel
maggio 1997, con uno scambio di visite ufficiali: il ministro
degli esteri lituano
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Algirdas Saudargas in Italia ed il Presidente Scàlfaro in
Lituania.
Il primo approccio verso la stipula del presente accordo è
avvenuto da parte delle autorità aeronautiche lituane, alla
fine del 1995. L'Accordo è stato stilato ai sensi della
Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a
Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948.
L'Accordo stabilisce i princìpi che regolano l'esercizio
dei servizi concordati tra le due parti: detti servizi
dovranno essere adeguati al soddisfacimento delle esigenze del
trasporto tra i due paesi di passeggeri, merci e posta.
Le parti si sono anche impegnate a salvaguardare
reciprocamente la sicurezza dell'aviazione da eventuali atti
di illecita ingerenza e a fornirsi reciprocamente la
necessaria assistenza, allo scopo di prevenire e prevedere
incidenti.
In particolare, l'Accordo prevede: i diritti di sorvolo,
di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di
cabotaggio, per le imprese designate (articolo 3); le modalità
di designazione di una sola compagnia aerea per parte quale
vettore nazionale (articolo 4), con la facoltà di revocare e
sospendere i diritti concessi alla società designata (articolo
5), e pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi
concordati per ciascuna impresa designata (articolo 7);
esenzione per le imprese designate dai dazi doganali per
carburanti, olii lubrificanti, provviste di bordo, parti di
ricambio ed attrezzature normali che si trovano a bordo degli
aerei (articolo 6); determinazione delle tariffe, concordate
tra le parti (articoli 8 e 15); reciprocità dei criteri di
applicabilità delle leggi, dei regolamenti e delle direttive
amministrative (articolo 9), del trattamento delle
rappresentanze delle compagnie aeree (articolo 11), della
salvaguardia della sicurezza dell'aviazione civile (articolo
12) e della fornitura di dati statistici sul traffico aereo
tra i rispettivi paesi (articolo 17); riconoscimento di
licenze e certificati (articolo 10); la regolamentazione della
vendita dei titoli di trasporto ed il trasferimento dei
proventi (articolo 13); le modalità di eventuali consultazioni
per la modifica dell'Accordo (articolo 14); l'adattamento
dell'Accordo bilaterale alle convenzioni multilaterali cui
aderiscono le due parti contraenti (articolo 16); la
registrazione dell'Accordo e delle eventuali modifiche presso
l'Organizzazione interministeriale per l'aviazione civile
internazionale (articolo 18); le modalità di notifica della
decisione di una parte contraente di sospendere l'Accordo, la
validità e l'entrata in vigore dello stesso (articoli 19, 20 e
21).
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