| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 100milioni annui a decorrere dal 1997,
si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni
annui a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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