| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo par-zialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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