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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343315
SMC0290-0004
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
             ...GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
                   A PROCEDERE IN GIUDIZIO
 
 
DOC. IV, n. 10. LAVCOMM
DOC. IV, n. 10.
Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere all'arresto.
Il deputato Francesco BONITO.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA indi del Vice Presidente Enzo CEREMIGNA.
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     La Giunta prosegue l'esame della seguente domanda di
  autorizzazione a procedere all'arresto:
       nei confronti del deputato Gianfranco CITO, per
  concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel
  reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice
  (concussione) (doc. IV, n. 10).
     Il deputato Marianna LI CALZI propone di riferire
  all'Assemblea nel senso della restituzione degli atti
  all'autorità giudiziaria in quanto la competenza all'invio
  della richiesta di autorizzazione
 
                               Pag. 4
 
  all'arresto spetta, a suo avviso, in base agli articoli 343 e
  344 del codice di procedura penale, sia pure dopo l'emanazione
  dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per
  le indagini preliminari, al pubblico ministero e non - come è
  accaduto nel caso di specie e nel caso del doc. IV n. 9 - allo
  stesso giudice per le indagini preliminari.  Ritiene, peraltro,
  che già la pronuncia adottata prima dalla Giunta e poi
  dall'Assemblea nella seduta del 18 settembre scorso, con
  riferimento al doc. IV n. 8 di restituzione degli atti
  relativi alla domanda di autorizzazione all'arresto nei
  confronti del deputato Previti, contenesse implicitamente tale
  indicazione.
     Il Presidente Ignazio LA RUSSA precisa che il contenuto
  della deliberazione posta in votazione dall'Assemblea
  consisteva, come si ricava dalle parole del Presidente della
  Camera riportate nel  Resoconto Stenografico  (p. 61 e
  ss.) della citata seduta, nella  "l'improcedibilità della
  domanda e la conseguente restituzione degli atti per difetto
  dei presupposti del secondo comma dell'articolo 68 della
  Costituzione". "La Giunta -  continuava il Presidente della
  Camera -  in particolare ha ritenuto che a norma
  dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione la Camera
  è chiamata ad esercitare i suoi poteri soltanto allorché ci si
  trovi in presenza di un provvedimento coercitivo
  giuridicamente esistente".  In altre parole, la
  deliberazione si limitava ad affermare la necessità
  dell'esistenza di un provvedimento da parte del giudice per le
  indagini preliminari, lasciando sostanzialmente impregiudicata
  la questione dell'autorità competente all'invio della
  richiesta dopo la decisione del suddetto giudice.  Ciò non
  toglie, ovviamente, che la Giunta possa ulteriormente
  specificare tale precedente deliberazione affermando la
  necessità che la richiesta sia formulata, dopo l'emanazione
  del provvedimento del GIP, non da quest'ultimo ma dal pubblico
  ministero e dichiarando conseguentemente improcedibile una
  richiesta difforme.  A titolo personale dissente da tale
  impostazione.
     Il deputato Francesco BONITO dissente dalla proposta della
  collega Li Calzi, ritenendo che l'articolo 343 del codice di
  procedura penale non possa considerarsi applicabile al caso di
  specie in quanto riferito,  in parte qua,  per quanto
  riguarda le autorizzazioni nei confronti dei membri del
  Parlamento, all'abrogato istituto dell'autorizzazione a
  procedere.  Ricorda che la lunga serie di decreti-legge che si
  sono succeduti sulla materia prevedeva una soluzione opposta
  rispetto a quella lumeggiata dalla collega Li Calzi.  E' sua
  opinione che, in base all'attuale quadro normativo, sia
  legittimo - sempre dopo l'emanazione del provvedimento che
  dispone la custodia cautelare - sia l'invio della richiesta da
  parte del giudice per le indagini preliminari sia quello da
  parte del pubblico ministero.
     Il deputato Carmelo CARRARA ritiene che l'articolo 343 del
  codice di procedura penale sia l'unico dato normativo sicuro
  per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di
  autorizzazione agli atti di cui all'articolo 68, secondo e
  terzo comma, della Costituzione.  A tale conclusione si può
  giungere anche attraverso considerazioni logiche e
  sistematiche ponendo mente al fatto che nel nostro ordinamento
  tutti i provvedimenti del giudice hanno esecuzione per il
  tramite del pubblico ministero.  Concorda pertanto con la
  proposta della collega Li Calzi.
     Il deputato Ennio PARRELLI fa presente che la
  deliberazione della Camera adottata a settembre sul caso
  Previti, citata dal Presidente, ha affermato soltanto la
  necessità che esista il provvedimento del giudice.  A suo
  giudizio, tale considerazione sostanziale deve prevalere su
  qualsiasi, pur dotto, argomento di ordine formale.
     I deputati Filippo BERSELLI, Antonio BORROMETI, nonché il
  relatore Michele SAPONARA, condividendo le considerazioni
  esposte dai colleghi, si dichiarano altresì contrari alla
  proposta formulata dalla collega Li Calzi.
 
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     La Giunta respinge quindi la proposta del deputato Li
  Calzi.
     Il relatore Michele SAPONARA, soffermandosi sul merito
  della deliberazione della Giunta, ribadisce la sua proposta
  nel senso del diniego dell'autorizzazione.
     Intervengono, quindi, i deputati Filippo MANCUSO e Gian
  Franco SCHIETROMA, nonché il Presidente Ignazio LA RUSSA,
  favorevoli alla proposta del relatore, e i deputati Francesco
  BONITO ed Ennio PARRELLI, contrari.
     La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore
  dando mandato al medesimo di riferire all'Assemblea nel senso
  del diniego dell'autorizzazione a procedere all'arresto nei
  confronti del deputato Cito.
 
     Il deputato Francesco BONITO si riserva la facoltà di
  presentare una relazione di minoranza.
 
     La seduta termina alle 15.
 
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