| La Giunta prosegue l'esame della seguente domanda di
autorizzazione a procedere all'arresto:
nei confronti del deputato Gianfranco CITO, per
concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel
reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice
(concussione) (doc. IV, n. 10).
Il deputato Marianna LI CALZI propone di riferire
all'Assemblea nel senso della restituzione degli atti
all'autorità giudiziaria in quanto la competenza all'invio
della richiesta di autorizzazione
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all'arresto spetta, a suo avviso, in base agli articoli 343 e
344 del codice di procedura penale, sia pure dopo l'emanazione
dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per
le indagini preliminari, al pubblico ministero e non - come è
accaduto nel caso di specie e nel caso del doc. IV n. 9 - allo
stesso giudice per le indagini preliminari. Ritiene, peraltro,
che già la pronuncia adottata prima dalla Giunta e poi
dall'Assemblea nella seduta del 18 settembre scorso, con
riferimento al doc. IV n. 8 di restituzione degli atti
relativi alla domanda di autorizzazione all'arresto nei
confronti del deputato Previti, contenesse implicitamente tale
indicazione.
Il Presidente Ignazio LA RUSSA precisa che il contenuto
della deliberazione posta in votazione dall'Assemblea
consisteva, come si ricava dalle parole del Presidente della
Camera riportate nel Resoconto Stenografico (p. 61 e
ss.) della citata seduta, nella "l'improcedibilità della
domanda e la conseguente restituzione degli atti per difetto
dei presupposti del secondo comma dell'articolo 68 della
Costituzione". "La Giunta - continuava il Presidente della
Camera - in particolare ha ritenuto che a norma
dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione la Camera
è chiamata ad esercitare i suoi poteri soltanto allorché ci si
trovi in presenza di un provvedimento coercitivo
giuridicamente esistente". In altre parole, la
deliberazione si limitava ad affermare la necessità
dell'esistenza di un provvedimento da parte del giudice per le
indagini preliminari, lasciando sostanzialmente impregiudicata
la questione dell'autorità competente all'invio della
richiesta dopo la decisione del suddetto giudice. Ciò non
toglie, ovviamente, che la Giunta possa ulteriormente
specificare tale precedente deliberazione affermando la
necessità che la richiesta sia formulata, dopo l'emanazione
del provvedimento del GIP, non da quest'ultimo ma dal pubblico
ministero e dichiarando conseguentemente improcedibile una
richiesta difforme. A titolo personale dissente da tale
impostazione.
Il deputato Francesco BONITO dissente dalla proposta della
collega Li Calzi, ritenendo che l'articolo 343 del codice di
procedura penale non possa considerarsi applicabile al caso di
specie in quanto riferito, in parte qua, per quanto
riguarda le autorizzazioni nei confronti dei membri del
Parlamento, all'abrogato istituto dell'autorizzazione a
procedere. Ricorda che la lunga serie di decreti-legge che si
sono succeduti sulla materia prevedeva una soluzione opposta
rispetto a quella lumeggiata dalla collega Li Calzi. E' sua
opinione che, in base all'attuale quadro normativo, sia
legittimo - sempre dopo l'emanazione del provvedimento che
dispone la custodia cautelare - sia l'invio della richiesta da
parte del giudice per le indagini preliminari sia quello da
parte del pubblico ministero.
Il deputato Carmelo CARRARA ritiene che l'articolo 343 del
codice di procedura penale sia l'unico dato normativo sicuro
per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di
autorizzazione agli atti di cui all'articolo 68, secondo e
terzo comma, della Costituzione. A tale conclusione si può
giungere anche attraverso considerazioni logiche e
sistematiche ponendo mente al fatto che nel nostro ordinamento
tutti i provvedimenti del giudice hanno esecuzione per il
tramite del pubblico ministero. Concorda pertanto con la
proposta della collega Li Calzi.
Il deputato Ennio PARRELLI fa presente che la
deliberazione della Camera adottata a settembre sul caso
Previti, citata dal Presidente, ha affermato soltanto la
necessità che esista il provvedimento del giudice. A suo
giudizio, tale considerazione sostanziale deve prevalere su
qualsiasi, pur dotto, argomento di ordine formale.
I deputati Filippo BERSELLI, Antonio BORROMETI, nonché il
relatore Michele SAPONARA, condividendo le considerazioni
esposte dai colleghi, si dichiarano altresì contrari alla
proposta formulata dalla collega Li Calzi.
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La Giunta respinge quindi la proposta del deputato Li
Calzi.
Il relatore Michele SAPONARA, soffermandosi sul merito
della deliberazione della Giunta, ribadisce la sua proposta
nel senso del diniego dell'autorizzazione.
Intervengono, quindi, i deputati Filippo MANCUSO e Gian
Franco SCHIETROMA, nonché il Presidente Ignazio LA RUSSA,
favorevoli alla proposta del relatore, e i deputati Francesco
BONITO ed Ennio PARRELLI, contrari.
La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore
dando mandato al medesimo di riferire all'Assemblea nel senso
del diniego dell'autorizzazione a procedere all'arresto nei
confronti del deputato Cito.
Il deputato Francesco BONITO si riserva la facoltà di
presentare una relazione di minoranza.
La seduta termina alle 15.
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