Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343317
SMC0290-0006
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
C3981. LAVCOMM
C3981.
Proposta di legge: GARRA e RICCIO: Disposizioni per la trasparenza dell'affidamento degli incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria (3981). (Parere della II (ex articolo 73, comma 1- bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e della V Commissione).
(Esame e costituzione di un Comitato ristretto).
Paolo CORSINI. Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente. Giacomo GARRA. Sergio SABATTINI. Raffaele CANANZI. Sergio COLA.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali Sergio Zoppi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZRE ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.
 
     Paolo CORSINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
  relatore,  sottolinea, in apertura, l'opportunità di una
  disciplina legislativa nella materia oggetto della proposta di
  legge in esame, in base a due ragioni di fondo.  In linea di
  principio, è ormai acquisito nella moderna sociologia politica
  che uno dei fondamenti costitutivi del potere consiste nella
  sua visibilità.  Un secondo argomento che milita a favore
  dell'approvazione di una disciplina in materia di affidamento
  di incarichi per consulenze da parte degli enti pubblici
  discende dalla diffusa inosservanza nella più recente cronaca
  italiana del principio della trasparenza in tale materia, come
  dimostrano le vicende relative agli incarichi affidati dalla
  RAI, dal Banco di Napoli e dalle Ferrovie dello Stato.
     Il provvedimento in esame è, appunto, finalizzato a
  predisporre gli opportuni strumenti di garanzia della
  trasparenza e della correttezza nell'esercizio delle funzioni
 
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  amministrative, nonché del rapporto fiduciario che deve
  necessariamente intercorrere tra i cittadini e la pubblica
  amministrazione.
     Nel merito, la proposta di legge in esame si compone di
  tre articoli.  L'articolo 1 prevede, al comma 1, che gli enti
  pubblici sono tenuti a stabilire con regolamento i criteri per
  l'assegnazione di consulenze e di incarichi professionali.  Il
  medesimo articolo aggiunge, al comma 2, che gli enti pubblici
  sono altresì tenuti ad allegare ai conti consuntivi annuali
  l'elenco nominativo delle consulenze, con la specificazione
  dei relativi compensi.
     Illustra, quindi, il contenuto degli articoli 2 e 3.
  L'articolo 2 estende gli obblighi previsti dall'articolo 1
  anche agli enti pubblici economici e alle società di capitali
  a partecipazione pubblica maggioritaria, mentre l'articolo 3
  prevede che l'inadempimento delle disposizioni di cui agli
  articoli 1 e 2 è penalmente sanzionato con le pene di cui
  all'articolo 323 del codice penale.
     Più in generale, ricorda come la materia dell'affidamento
  di consulenze costituisca già oggetto di preesistenti
  discipline normative.  Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 7
  del decreto legislativo n. 29 del 1993 fissa i limiti che le
  pubbliche amministrazioni incontrano nell'affidamento di
  incarichi a terzi estranei all'amministrazione, mentre i commi
  127 e 128 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996
  prevedono, rispettivamente, che le pubbliche amministrazioni,
  le quali si avvalgano di collaboratori esterni, debbono
  pubblicare appositi elenchi - inviandone contestualmente copia
  al dipartimento della funzione pubblica - in cui siano
  indicati i soggetti percettori dei relativi compensi e la
  ragione dell'incarico, e che la funzione di controllo è
  esercitata dal dipartimento della funzione pubblica il quale
  può avvalersi dell'ausilio della Guardia di finanza.
  Considerata, dunque, l'esistenza, nella materia, di norme
  aventi forza di legge, appare oltremodo opportuno che il
  prospettato intervento legislativo si rapporti alla normativa
  già vigente, recando ad essa le opportune modifiche.
     Svolge, quindi, alcune considerazioni di carattere
  problematico circa il contenuto della proposta di legge in
  esame, soffermandosi in primo luogo sull'assenza, nel comma 1
  dell'articolo 1, di una definizione univoca dell'ambito di
  applicazione del provvedimento, dal momento che non appare
  chiaro se gli enti pubblici cui si fa riferimento debbano
  ricomprendere anche gli enti locali.  Più in particolare, il
  riferimento agli enti pubblici potrebbe voler ricomprendere
  tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2
  dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ovvero
  essere limitato soltanto ad alcune categorie di soggetti
  pubblici.
     Alla definizione dell'ambito di applicazione della
  proposta di legge in esame è, inoltre, collegata la questione
  del rinvio alla fonte regolamentare per l'individuazione dei
  criteri di affidamento degli incarichi e della efficacia
  normativa delle relative disposizioni.  Sottolinea, in
  particolar modo, la questione dell'efficacia esterna dei
  regolamenti emanati dagli enti pubblici economici e dalle
  società per azioni a totale o prevalente partecipazione
  pubblica, mentre nessun problema sorge in ordine alla
  congruità del rinvio ai regolamenti emanati dalle
  amministrazioni statali o dagli enti locali.
     Quanto all'articolo 2, ricorda che gli enti pubblici
  economici operano secondo una disciplina normativa di diritto
  privato, che si differenzia rispetto a quella applicabile alle
  pubbliche amministrazioni, essendo necessario per tali enti
  definire i confini della loro autonoma potestà regolamentare.
  Osserva, inoltre che una questione di definizione dell'ambito
  applicativo delle disposizioni in esame si pone anche per le
  "società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria".
  Al riguardo riterrebbe opportuno specificare se, in tale
  definizione, debbano ricomprendersi le società in cui lo Stato
  detiene più del 50 per cento delle azioni, ovvero le società
  nelle quali la partecipazione statale si esprime attraverso il
  controllo di rilevanti quote azionarie.
     Con riferimento, infine all'articolo 3, ribadisce come
  esso si limiti a fissare una
 
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  sanzione penale per la fattispecie di inadempimento degli
  obblighi previsti dalla proposta di legge in esame, rinviando
  all'articolo 323 del codice penale per la determinazione della
  pena.
     Ritiene, in conclusione, che il provvedimento sia
  positivamente rivolto a favorire una assunzione effettiva di
  responsabilità ed una doverosa ottemperanza ai conseguenti
  oneri gestionali, in un quadro di finalità che appaiono
  assolutamente da condividere.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  Presidente,  esprime il suo
  personale consenso per le finalità che ispirano la proposta di
  legge in esame.
 
     Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), dopo aver espresso
  apprezzamento per le pregevoli osservazioni svolte dal
  relatore, sottolinea come l'oggetto della disciplina recata
  dalla proposta di legge di cui è primo firmatario non sia il
  settore statale, che è già disciplinato da fonti di rango
  regolamentare.  Potrebbe, peraltro, essere necessario
  apportare, in sede di esame degli emendamenti, una modifica al
  comma 1 dell'articolo 1, volta a specificare che i destinatari
  della disciplina sono gli enti pubblici diversi dallo Stato,
  al fine di evitare l'insorgere di incertezze
  interpretative.
     Segnala, quindi, la necessità di un intervento legislativo
  in materia, che discende anche dal carattere parziale della
  normativa vigente, dal momento che il comma 127 dell'articolo
  1 della legge n. 662 del 1996 disciplina l'esercizio di quella
  che potrebbe essere definita una mera funzione di monitoraggio
  sull'affidamento delle consulenze, affidata al dipartimento
  della funzione pubblica.  Giudica, peraltro, del tutto
  esorbitante dagli scopi che si prefigge la disposizione di cui
  al comma 128 del medesimo articolo, che impone alla Guardia di
  finanza di attivarsi in caso di mancata comunicazione al
  dipartimento della funzione pubblica degli elenchi delle
  consulenze disposte: assai più comprensibile sarebbe, infatti,
  la scelta di affidare alla Guardia di finanza il diverso
  compito di intervenire in caso di evasione fiscale legata alle
  consulenze.
     Sottolinea, inoltre, come i recenti fatti di cronaca
  abbiano evidenziato l'inaccessibilità degli enti e degli
  istituti di credito che hanno nel recente passato affidato
  consulenze a soggetti esterni, come nel caso del Banco di
  Napoli e delle Ferrovie dello Stato, con riferimento alle
  quali un atto di sindacato ispettivo presentato dal deputato
  Boghetta presso la IX Commissione trasporti non ha ricevuto
  sostanzialmente risposta da parte del sottosegretario Soriero
  nel corso della seduta dello scorso 13 maggio 1997.  Del resto,
  è a tutti evidente come la "blindatura" della riservatezza
  degli incarichi di consulenza finisca per creare un terreno
  fertile sul quale crescono privilegi e si determinano
  opportunità di aggiramento della normativa fiscale.
     Neppure è di ostacolo alla proposta di legge in esame
  l'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, considerato che il
  comma 127 di tale disposizione non attiene all'ordinamento
  giuridico contabile degli enti interessati.
     Ritiene, inoltre, che un'eventuale approvazione della
  proposta di legge da lui presentata non provocherebbe
  appesantimenti nella gestione della cosa pubblica, essendo
  specificamente rivolta a tenere distinte le sfere della
  politica e degli affari e ad evitarne l'intreccio, foriero di
  guasti irreparabili, secondo il noto insegnamento di Luigi
  Sturzo.
     Quanto alla regolamentazione del fenomeno, non si nasconde
  la difficoltà di disciplinare l'affidamento di incarichi
  individuali, mentre certamente più semplice è la disciplina
  degli incarichi di consulenza conferiti a società.  Quanto al
  comma 2 dell'articolo 1, l'obbligo ivi previsto di allegare ai
  conti consuntivi annuali gli elenchi nominativi delle
  consulenze risponde all'esigenza di rendere più trasparenti i
  consuntivi medesimi, con riferimento ai quali è, peraltro,
  chiaro che non sussiste alcun obbligo di integrazione per le
  società per azioni anche a prevalente capitale pubblico.
 
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     Con riferimento, infine, alla sanzionabilità penale degli
  inadempimenti degli obblighi previsti dal provvedimento in
  esame, tiene a precisare di non voler farne una questione di
  principio, trattandosi di una mera ipotesi di lavoro: ciò che
  importa è che si tratti di un obbligo giuridicamente
  sanzionato, eventualmente anche in via amministrativa.
 
     Sergio SABATTINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
  dopo avere espresso condivisione ed apprezzamento per le
  finalità perseguite dal provvedimento in esame, svolge alcune
  considerazioni critiche sulle disposizioni meritevoli, a suo
  parere, di aggiustamenti.
     Ritiene, anzitutto, fondamentale distinguere nettamente
  tra gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici
  statali, ai fini della sottoposizione alla disciplina in
  questione.  Trova, infatti, inaccettabile, con particolare
  riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, che la legge
  statale preveda obblighi cui debbono sottoporsi
  centralisticamente tutti gli enti pubblici, ivi compresi
  quelli strumentali o comunque collegati agli enti locali.  Non
  condivide, in particolare, l'idea di porre sotto controllo gli
  enti partecipati divenuti società per azioni, dal momento che,
  come nel caso delle società per azioni a prevalente capitale
  comunale, l'ente proprietario non interferisce minimamente
  sugli indirizzi di gestione, limitandosi a partecipare in
  qualità di azionista all'assemblea dei soci.  In tal caso,
  conseguentemente, le forme di controllo non possono che essere
  quelle di tipo privatistico, specificamente previste dal
  diritto societario.  Giudica, pertanto, contraddittorio il
  contenuto dell'articolo 2 rispetto alle tendenze che ispirano
  l'attuale fase di privatizzazioni.
     Quanto all'articolo 3, esso appare ridondante, in quanto
  le sanzioni per le fattispecie ivi considerate sono già
  previste dall'ordinamento vigente.
     Ribadisce, pertanto, la propria contrarietà alla vocazione
  centralistica che sembra ispirare il provvedimento in esame,
  pur condividendone senz'altro la finalità di controllo sugli
  enti pubblici statali in materia di affidamento di consulenze.
  Non vorrebbe che sulla base di intenti nobili si
  compromettessero i principi della convivenza civile e
  l'esigenza di rispettare l'autonomia degli enti
  privatizzati.
 
     Raffaele CANANZI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo) condivide lo spirito della proposta di
  legge in esame; tuttavia, ritiene che vi siano ragioni di
  perplessità.  Il provvedimento, infatti, prevede un obbligo per
  tutti gli enti pubblici ed anche per enti che non sono
  pubblici, come le società per azioni a partecipazione statale.
  Gli enti pubblici economici sono nati appunto per consentire
  alla impresa pubblica di avvalersi delle norme del diritto
  privato.  Se la loro attività venisse eccessivamente limitata,
  si rischierebbe di incorrere in censure di incostituzionalità.
  Quanto all'articolo 2 si rifà alle considerazioni svolte dal
  deputato Sabattini, che condivide.  In relazione all'articolo
  3, che concerne un aspetto sul quale sarebbe opportuno
  soffermarsi in un secondo momento, rileva che probabilmente
  esistono già nell'ordinamento figure di reato nelle quali far
  rientrare l'inadempimento agli obblighi previsti dagli
  articoli 1 e 2.
     Sottolinea la necessità di un coordinamento tra il
  provvedimento in esame e la legislazione vigente.  Infatti
  esiste già una norma  ad hoc  per disciplinare gli
  incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio.
 
     Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), interrompendo il
  deputato Cananzi, precisa che l'articolo 1 non intende
  riferirsi alle amministrazioni statali.
 
     Raffaele CANANZI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo) fa presente, comunque, che per i
  ministeri e le amministrazioni pubbliche vi è una legislazione
  apposita in tema di incarichi esterni, mentre per gli enti
  locali si può fare riferimento all'articolo 51 della legge n.
  142 del 1990.  Dunque l'ambito che rimane scoperto da
  regolamentazione è solo quello degli enti pubblici non
  economici, esclusi le amministrazioni dello Stato e gli enti
  territoriali.  In relazione a tali enti bisogna
 
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  inoltre verificare la congruità dello strumento del
  regolamento per stabilire i criteri per l'assegnazione di
  consulenze ed incarichi.
 
     Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) reputa
  apprezzabile la  ratio  del provvedimento, tuttavia
  occorrono degli approfondimenti per compiere i quali
  suggerisce la costituzione di un Comitato ristretto.  Si tratta
  infatti di specificare quali siano i soggetti ai quali il
  provvedimento si rivolge, giacché la formula "enti pubblici" è
  troppo generica.  Inoltre, va chiarito che per partecipazione
  maggioritaria pubblica alle società per azioni debba
  intendersi esclusivamente la partecipazione azionaria
  superiore al 50 per cento.  Quanto al riferimento all'articolo
  323 del codice penale, ritiene che esso non sia opportuno in
  quanto la fattispecie di reato descritta dall'articolo 323 ha
  come caratteri essenziali la realizzazione di un vantaggio
  patrimoniale o di un altrui danno ingiusto, mentre tali
  caratteri solo eccezionalmente potrebbero rinvenirsi
  nell'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dagli
  articoli 1 e 2.  Se quindi si volesse sanzionare l'inadempienza
  a tali obblighi dovrebbe essere istituita una nuova
  fattispecie di reato.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  Presidente,  propone dunque
  di costituire un Comitato ristretto per approfondire taluni
  aspetti emersi dal dibattito, quali: l'esclusione delle
  amministrazioni statali e degli enti territoriali, definendo
  in modo più preciso i destinatari del provvedimento;
  l'opportunità di imporre all'amministrazione di dotarsi di un
  regolamento per definire i criteri del conferimento di
  incarichi e consulenze, la necessità o meno di prevedere una
  sanzione penale per l'inadempienza degli obblighi stabiliti
  dal provvedimento, nonché la congruità del riferimento
  all'articolo 323 del codice penale.
 
     Paolo CORSINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
  relatore,  condivide la proposta di costituire un
  Comitato ristretto.
     La Commissione delibera infine di costituire un Comitato
  ristretto sulla proposta di legge in titolo, riservandosi il
  Presidente di indicarne i componenti sulla base delle
  designazioni dei gruppi.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=RE NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0006 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0010 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=10 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0006 TIPDOCB DOCTIT0006 NDOC0006



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