| Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), illustrando la sua
interrogazione ricorda di non avere condiviso la formulazione
del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 127 del 1997,
riguardante la soppressione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni, in quanto tale disposizione può essere
pregiudizievole per i più giovani. Manifesta, in particolare,
preoccupazione circa la possibilità di difformi applicazioni
della citata disposizione, che potrebbe provocare una
disparità di trattamento fra i candidati dei diversi concorsi
pubblici che si svolgono a livello statale, regionale, locale
o di altri enti.
Il ministro Franco BASSANINI ricorda che la
disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n.
127 del 1997 fu introdotta a seguito dell'approvazione di
alcuni emendamenti presentati dai gruppi di alleanza nazionale
e della sinistra democratica-l'Ulivo. Tale disposizione
prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di
derogare al principio secondo il quale non esistono limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici in relazione ad
esigenze connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessità dell'amministrazione. E', dunque, possibile che
singole amministrazioni si siano già avvalse di tale deroga;
ciascun bando di concorso possiede, tuttavia, una valenza
circoscritta alla singola amministrazione che lo emana. Le
disparità di trattamento paventate dal deputato Garra
potrebbero, pertanto, verificarsi solo per quelle
amministrazioni nazionali che, all'atto dell'emanazione dei
singoli bandi di concorso, decidessero di differenziare i
requisiti richiesti, articolandoli su base territoriale, ciò
che, peraltro, non si è mai verificato. Conclude, affermando
che non esiste, d'altra parte nessun obbligo legislativo a
carico delle pubbliche amministrazioni di comunicare al
dipartimento della funzione pubblica i bandi di concorso
emanati, potendo questi essere conosciuti solo mediante la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) ritiene che
l'adozione dei regolamenti di cui al comma 6 dell'articolo 3
della legge n. 127 del 1997 rappresenta una via
proceduralmente ineccepibile per dar corso alla deroga di cui
alla medesima disposizione. Ciò che non appare corretto è
l'emanazione di una circolare in luogo
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di un regolamento, come gli risulta che abbia fatto di
recente una amministrazione pubblica.
Il ministro Franco BASSANINI, interrompendo il deputato
Garra, chiede quale sia l'amministrazione pubblica alla quale
si riferisce.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) fa presente che si
riferiva ad una circolare emanata dalla regione Sicilia.
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