| 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo i della legge 20 ottobre 1990, n. 302, subisca
una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di
azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui
alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non
reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n.
177.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le
persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13
agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai
superstiti aventi diritto alle pensioni di reversibilità
secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, sono attribuite due annualità limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed
a carico.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai
superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è
corrisposta l'indennità integrativa speciale anche se il
beneficiano percepisca tale indennità ad altro titolo.
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