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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343330
SMC0290-0019
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.18 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
...SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
...C908; C2974; C3207; C4280. LAVCOMM
...C908; C2974; C3207; C4280.
...Testo unificato delle proposte di legge nn. 908, 2974, 3207 e 4280: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".
Art. 2.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco Bassanini.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC1 ZZNO ZZXX
     1.  A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate
  in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
  dell'articolo i della legge 20 ottobre 1990, n. 302, subisca
  una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della
  capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di
  azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui
  alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non
  reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
  perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n.
  177.
     2.  Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le
  persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13
  agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della
  legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
  indicato.
     3.  In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai
  superstiti aventi diritto alle pensioni di reversibilità
  secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul
  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
  modificazioni, sono attribuite due annualità limitatamente al
  coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
  inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed
  a carico.
     4.  L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
  indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone
  fisiche (IRPEF).
     5.  Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai
  superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito
  imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è
  corrisposta l'indennità integrativa speciale anche se il
  beneficiano percepisca tale indennità ad altro titolo.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=XX NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0017 COMM=C1 D TX PAGINIZ=0018 RIGINIZ=019 PAGFIN=0018 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0017 NDOC0017



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