| (Svolgimento e conclusione).
Il sottosegretario di Stato Giannicola SINISI rileva
che per rispondere, in maniera circostanziata, ai quesiti
formulati sono stati disposti particolari accertamenti tramite
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Le vigenti disposizioni prevedono che il "collaboratore",
ammesso allo speciale programma di protezione indicato dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, possa beneficiare, fra l'altro,
dell'assistenza legale per i procedimenti penali relativi a
reati commessi anteriormente all'ammissione al programma.
Riassume le specifiche direttive adottate nella materia
dalla Commissione Centrale, prevista dall'articolo 10 della
legge appena richiamata.
Le spese di giudizio e gli onorari sono a carico dello
Stato, limitatamente ad un avvocato o procuratore legale e
sempre che si tratti di patrocinio per reati commessi
anteriormente all'ammissione al programma di protezione.
L'avviso di parcella, intestato al singolo collaboratore,
deve essere unito alla dichiarazione dell'avvocato, attestante
che gli onorari si riferiscono ad un procedimento penale per
il quale è ammessa l'assistenza legale a carico dello Stato,
ed alla certificazione del pubblico ministero o del giudice
relativa all'attività processuale effettivamente svolta dal
difensore.
Gli onorari, non superiori alla tariffa intermedia tra
quella minima e quella massima, previste dal decreto
ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, vengono rimborsati.
Quando la richiesta di rimborso supera tale limite, il
rimborso è effettuato solo previo parere favorevole
dell'Ordine professionale.
Le spese stragiudiziali sono rimborsate entro il
venticinque per cento del totale degli onorari.
Entro trenta giorni dalla data del bonifico, l'avvocato
deve emettere la fattura a saldo, controllata dai competenti
uffici contabili.
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La richiesta di rimborso delle spese sostenute per
trasferte viene inviata mensilmente e separatamente dalla
parcella, con la relativa documentazione.
Ogni altra spesa legale, diversa da quelle rimborsabili,
secondo i criteri che ho indicato, è a totale carico del
collaboratore.
Le direttive della Commissione Centrale e di Protezione
sono state adottate dagli organi responsabili del Ministero
dell'Interno con disposizioni sulle quali si esige il rispetto
e l'osservanza da parte del collaboratore.
Le disposizioni stesse, infatti, vengono inserite in un
apposito documento rilasciato all'interessato e costituiscono
parte integrante dello speciale programma di protezione che il
collaboratore di giustizia è tenuto a sottoscrivere.
Sono queste le fasi procedurali attraverso le quali lo
Stato provvede al pagamento degli onorari professionali per le
spese di assistenza legale in favore dei collaboratori di
giustizia.
Essendo questi i passaggi previsti dalle vigenti
disposizioni, che regolano in maniera penetrante e dettagliata
la liquidazione delle parcelle, non vi è spazio per
inconvenienti del tipo di quelli, ai quali fa riferimento
l'interrogante.
Ciò - ovviamente - nell'ambito del programma di
protezione.
Non si può escludere, infatti, che il singolo
collaboratore avvii contatti con avvocati e procuratori, sui
quali il Ministero dell'interno non può esercitare alcuna
ferma di controllo ma che, costituendo una violazione del
programma di protezione, ne comporta la revoca all'atto
dell'accertamento.
Al momento, non emergono elementi su questo fenomeno -
anche se e oggetto di interesse e di attenzione - considerato
che i controlli, invocati dall'interrogante, appaiono di
difficile esecuzione in assenza di indicazioni nominative e
specifiche relativamente ai liberi professionisti e ai
relativi ordini professionali locali.
Anche a questo aspetto Governo e Parlamento attribuiranno
la necessaria attenzione per migliorare il programma
complessivo, già peraltro avviato, di riforma organica degli
istituti che regolano la materia dei collaboratori di
giustizia.
Amedeo MATACENA (gruppo forza Italia) dichiara di
essere perplesso circa la risposta del rappresentante del
Governo in quanto risulta che non si è previsto controllo da
parte dello Stato sulla emissione della fattura finché questa
sia compresa fra il massimo ed il minimo prefissato.
Ritiene che da parte di chi ha predisposto i dati e le
informazioni contenute nella risposta del Governo vi possa
essere della malafede, in quanto si nega l'evidenza, cioè che
lo Stato paga spesso in nero i difensori dei collaboratori di
giustizia. A tale proposito, afferma di avere notizia di un
pagamento in nero che lo Stato avrebbe effettuato nei
confronti di un avvocato del foro di Locri, difensore del
pentito Inzaghi.
Non considerandosi soddisfatto della risposta del
rappresentante del Governo annuncia che riproporrà una nuova
interrogazione sullo stesso tema in cui in maniera dettagliata
specificherà le prove sulle quali si basa la sua convinzione
circa il pagamento in nero da parte dello Stato a favore di
alcuni difensori di collaboratori di giustizia. Annuncia
altresì che presenterà un progetto di legge diretto ad
istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi
sulla questione. Chiede infine al rappresentante del Governo
se non sia doveroso investire della questione la Corte dei
conti, affinché anch'essa verifichi la correttezza nei
pagamenti degli avvocati difensori di pentiti e collaboranti
nella regione Calabria.
La seduta termina alle 14,45.
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