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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343344
SMC0290-0033
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.55 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C366; C3769. LAVCOMM
...C366; C3769.
...EMENDAMENTI DEL RELATORE
Art. 5.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
       Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 5.
     1.  All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
  1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
       a)  al comma 1, le parole: "salvo quanto previsto
  dal comma 2- bis " sono sostituite dalle seguenti: "salvo
  quanto previsto dall'articolo 2- bis,  comma 2.";
       b)  i commi 3, 4, 4- bis  e 5 sono abrogati.
     2.  Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
  n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
  1992, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunti i
  seguenti:
                        Art. 4- bis.
      (Corresponsione e destinazione dell'elargizione).
     1.  L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare,
  può essere corrisposta in una o più soluzioni.
     2.  La prova relativa alla destinazione della somma già
  corrisposta è fornita entro i dodici mesi successivi alla
  corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
  rateo.
                        Art. 4- ter.
                  (Revoca dell'elargizione).
     1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20
  ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è
  revocata:
       a)  se l'interessato non fornisce la prova relativa
  alla destinazione delle somme già corrisposte;
       b)  se si accerta l'insussistenza dei presupposti
  dell'elargizione medesima;
 
                              Pag. 56
 
       c)  se la condizione prevista dall'articolo 1,
  comma 1, lettera  a)  non permane anche nel triennio
  successivo al decreto di concessione.
     2.  La disposizione della lettera  c)  del comma 1 non
  si applica alle elargizioni concesse in favore dei soggetti
  indicati nell'articolo 1- octies.
     3.  In deroga all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo,
  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nei casi di revoca
  dell'elargizione l'amministrazione ha diritto all'immediata
  ripetizione di quanto erogato.
                      "Art. 4- quater.
                       (Provvisionale).
     1.  Prima della definizione del procedimento di elargizione
  può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni,
  di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare
  complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal
  decreto indicato dall'articolo 5, comma 4.
     2.  Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in
  corso le indagini preliminari la provvisionale è concessa
  sentito il pubblico ministero competente.
     3.  Si applicano le disposizioni degli articoli
  4- bis,  commi 2 e 3, e 4- ter ".
  5. 9.  (nuova formulazione).
                                                    Relatore.
       Sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con i seguenti.
                           "Capo II
  Modifiche alle norme in tema di concessione di provvidenze
  alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e
  dell'usura.  Modifica all'articolo 644 del codice penale.
                           Art. 6.
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento previsto dall'articolo 9, la concessione
  dell'elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività
  estorsive e la concessione del mutue senza interessi a favore
  dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 7
  marzo 1996, n.  108, è disposta con decreto del Ministro
  dell'interno, su preposta della Commissione di cui al comma
  3.
     2.  Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, la
  gestione del Fondo di solidarietà per le vittime
  dell'estorsione, istituito dall'articolo 5 del decreto-legge
  31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 febbraio 1992, n.  172, e del Fondo dl solidarietà
  per le vittime dell'usura, istituto dall'articolo 14, comma 1,
  della legge 7 marzo 1996, n.  108, è attribuita alla
  Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa, CONSAP,
  che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla
  base di apposita concessione.
     3.  Presso il Ministero dell'interno è istituito il
  Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e
  dell'usura.  Il Comitato è presieduto dal Commissario per il
  coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
  nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica
  amministrazione tra persone di comprovata esperienza
  nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e
  dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.  Il
  Comitato è composto da un rappresentante del Ministero
  dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, da un
  rappresentante del Ministero del Tesoro, da tre membri
  designati ogni due anni, assicurando la rotazione tra le
  diverse categorie, dal CNEL, su indicazione delle associazioni
  nazionali di categoria in esso rappresentate, e da tre membri
  delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3,
  comma 2, del decreto-legge 27 novembre 1993, n. 382,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993,
  n. 468, nominati ogni due anni dal Ministro dell'Interno,
  assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su
  indicazione
 
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  delle associazioni medesime.  Il Commissario ed i
  rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro
  anni.
     4.  Alla Commissione di cui al comma 3 sono devoluti, con
  la stessa decorrenza indicata nel comma 1, i compiti
  attribuiti al comitato istituito dall'articolo 5 del
  decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172, salvo
  quanto diversamente previsto dal regolamento di cui
  all'articolo 9.
                           Art. 7.
     1.  All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
  108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La
  concessione del mutuo e esente da oneri fiscali.".
                           Art. 8.
     1.  L'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990,
  302, è sostituito dal seguente:
       "1.  Nei casi previsti dalla presente legge, gli
  interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal
  passaggio in giudicato della sentenza.
     2.  All'articolo 4- bis  del decreto-legge 27 settembre
  1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
  novembre 1993, n. 468, dopo il comma 4 sono aggiunti i
  seguenti:
     "5.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
  applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la
  concessione del mutue senza interessi di cui all'articolo 14,
  comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.  108, nonché a coloro
  che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1
  della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
     6.  La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ha
  effetto a seguito del parere favorevole del prefetto
  competente per territorio, sentito il presidente del
  Tribunale".
                          Capo III.
                 Norme finali e transitorie.
                           "Art. 9.
     1.  Con regolamento da emanarsi entro il termine perentorio
  di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge e al sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
       a)  razionalizzare ed armonizzare le procedure
  relative alla concessione dell'elargizione a favore delle
  vittime dell'estorsione e alla concessione del mutue senza
  interessi di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
  108, nonché unificare i Fondi di cui all'articolo 6, comma
  1;
       b)  stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il
  rapporto concessorio tra Ministero dell'interno e CONSAP;
       c)  snellire e semplificare le procedure di cui
  alla lettera  a),  con particolare riguardo agli
  adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente
  per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse
  maggiore celerità e speditezza;
       d)  individuare, nell'ambito del Ministero
  dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto
  di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi i
  compiti di assistenza tecnica e di supporto alla Commissione
  prevista dall'articolo 6, comma 3;
       e)  individuare, nei casi in cui l'elargizione a
  carico del onde di solidarietà per le vittime dell'estorsione
  sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a
  lesioni personali, le relative modalità di accertamento
  medico;
       f)  prevedere forme di informazione, assistenza e
  sostegno per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
  parte delle vittime;
 
                              Pag. 58
 
       g)  modificare le disposizioni legislative e
  regolamentari relative alle procedure di cui alla lettera
  a),  in attuazione dei criteri di cui alla stessa lettera
  a),  nonché alle lettere  b), c), d)  ed  f),
  esplicitamente indicando le norme abrogate.
     2.  Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è
  sottoposto al parere delle competenti Commissioni
  parlamentari, cui è inviato entro il quarantacinquesimo giorno
  antecedente alla scadenza del termine.  Trascorsi trenta giorni
  dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in
  mancanza del parere.
     3.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
  al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
  legge, con esse incompatibili.
                           Art. 10.
     1.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche
  in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente
  alla data della sua entrata in vigore.  Se, a tale data, sono
  decorsi i termini stabiliti dall'articolo 3, commi 3 e
  3- bis,  del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
  n. 172, come modificato dall'articolo 4 della presente legge,
  la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro
  duecentoquaranta giorni dalla data predetta.
     2.  Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata
  presentata domanda e la stessa non è stata ancora decisa,
  l'interessato è invitato a fornire le integrazioni
  eventualmente necessarie.
     3.  Se la domanda di cui al comma 2 è già stata decisa, la
  stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine
  previsto dal comma 1.".
  6. 3.  (nuova formulazione).
                                                    Relatore.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0031 COMM=C2 D FTX PAGINIZ=0055 RIGINIZ=019 PAGFIN=0058 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=58 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0031 NDOC0031



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