| Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "salvo quanto previsto
dal comma 2- bis " sono sostituite dalle seguenti: "salvo
quanto previsto dall'articolo 2- bis, comma 2.";
b) i commi 3, 4, 4- bis e 5 sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunti i
seguenti:
Art. 4- bis.
(Corresponsione e destinazione dell'elargizione).
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare,
può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. La prova relativa alla destinazione della somma già
corrisposta è fornita entro i dodici mesi successivi alla
corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
rateo.
Art. 4- ter.
(Revoca dell'elargizione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è
revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa
alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
dell'elargizione medesima;
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c) se la condizione prevista dall'articolo 1,
comma 1, lettera a) non permane anche nel triennio
successivo al decreto di concessione.
2. La disposizione della lettera c) del comma 1 non
si applica alle elargizioni concesse in favore dei soggetti
indicati nell'articolo 1- octies.
3. In deroga all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nei casi di revoca
dell'elargizione l'amministrazione ha diritto all'immediata
ripetizione di quanto erogato.
"Art. 4- quater.
(Provvisionale).
1. Prima della definizione del procedimento di elargizione
può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni,
di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare
complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal
decreto indicato dall'articolo 5, comma 4.
2. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in
corso le indagini preliminari la provvisionale è concessa
sentito il pubblico ministero competente.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli
4- bis, commi 2 e 3, e 4- ter ".
5. 9. (nuova formulazione).
Relatore.
Sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con i seguenti.
"Capo II
Modifiche alle norme in tema di concessione di provvidenze
alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e
dell'usura. Modifica all'articolo 644 del codice penale.
Art. 6.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 9, la concessione
dell'elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività
estorsive e la concessione del mutue senza interessi a favore
dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Ministro
dell'interno, su preposta della Commissione di cui al comma
3.
2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, la
gestione del Fondo di solidarietà per le vittime
dell'estorsione, istituito dall'articolo 5 del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e del Fondo dl solidarietà
per le vittime dell'usura, istituto dall'articolo 14, comma 1,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa, CONSAP,
che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla
base di apposita concessione.
3. Presso il Ministero dell'interno è istituito il
Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e
dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica
amministrazione tra persone di comprovata esperienza
nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e
dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il
Comitato è composto da un rappresentante del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, da un
rappresentante del Ministero del Tesoro, da tre membri
designati ogni due anni, assicurando la rotazione tra le
diverse categorie, dal CNEL, su indicazione delle associazioni
nazionali di categoria in esso rappresentate, e da tre membri
delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 27 novembre 1993, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993,
n. 468, nominati ogni due anni dal Ministro dell'Interno,
assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su
indicazione
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delle associazioni medesime. Il Commissario ed i
rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro
anni.
4. Alla Commissione di cui al comma 3 sono devoluti, con
la stessa decorrenza indicata nel comma 1, i compiti
attribuiti al comitato istituito dall'articolo 5 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, salvo
quanto diversamente previsto dal regolamento di cui
all'articolo 9.
Art. 7.
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La
concessione del mutuo e esente da oneri fiscali.".
Art. 8.
1. L'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990,
302, è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli
interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza.
2. All'articolo 4- bis del decreto-legge 27 settembre
1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1993, n. 468, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
"5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la
concessione del mutue senza interessi di cui all'articolo 14,
comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro
che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
6. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ha
effetto a seguito del parere favorevole del prefetto
competente per territorio, sentito il presidente del
Tribunale".
Capo III.
Norme finali e transitorie.
"Art. 9.
1. Con regolamento da emanarsi entro il termine perentorio
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e al sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure
relative alla concessione dell'elargizione a favore delle
vittime dell'estorsione e alla concessione del mutue senza
interessi di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
108, nonché unificare i Fondi di cui all'articolo 6, comma
1;
b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il
rapporto concessorio tra Ministero dell'interno e CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui
alla lettera a), con particolare riguardo agli
adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente
per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse
maggiore celerità e speditezza;
d) individuare, nell'ambito del Ministero
dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto
di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi i
compiti di assistenza tecnica e di supporto alla Commissione
prevista dall'articolo 6, comma 3;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a
carico del onde di solidarietà per le vittime dell'estorsione
sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a
lesioni personali, le relative modalità di accertamento
medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime;
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g) modificare le disposizioni legislative e
regolamentari relative alle procedure di cui alla lettera
a), in attuazione dei criteri di cui alla stessa lettera
a), nonché alle lettere b), c), d) ed f),
esplicitamente indicando le norme abrogate.
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è
sottoposto al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, cui è inviato entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente alla scadenza del termine. Trascorsi trenta giorni
dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in
mancanza del parere.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili.
Art. 10.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente
alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono
decorsi i termini stabiliti dall'articolo 3, commi 3 e
3- bis, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, come modificato dall'articolo 4 della presente legge,
la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro
duecentoquaranta giorni dalla data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata
presentata domanda e la stessa non è stata ancora decisa,
l'interessato è invitato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3. Se la domanda di cui al comma 2 è già stata decisa, la
stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine
previsto dal comma 1.".
6. 3. (nuova formulazione).
Relatore.
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