| (Organi centrali e regionali
di rappresentanza).
1. Il COCER-Sicurezza e il COCER-Difesa formulano
all'autorità corrispondente pareri, proposte e richieste nelle
materie oggetto di disciplina legislativa e regolamentare
concernenti la condizione e la tutela giuridica, economica,
previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.
2. Salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, il
COCER-Sicurezza e il COCER-Difesa possono prospettare alle
autorità gerarchiche corrispondenti istanze, proposte e pareri
di carattere collettivo relativi anche:
a) alla promozione del benessere del personale e ad
attività assistenziali, culturali e ricreative;
b) agli alloggi;
c) ai rapporti con gli enti pubblici sulle materie
di competenza d'intesa con l'autorità militare
corrispondente;
d) al diritto all'informazione ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394;
e) al diritto di partecipare, direttamente o
indirettamente con personale designato, nei consigli di
amministrazione
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degli enti di assistenza del personale militare, la cui
nomina sia di competenza dei Ministeri della difesa o delle
finanze.
3. Agli organismi rappresentativi è altresì consentito:
a) l'interscambio di informazioni con altri
organismi rappresentativi interessati alla concertazione e
alla contrattazione;
b) la partecipazione ad incontri, convegni e
seminari di studio con altri organismi di rappresentanza e
sindacali su materie di competenza;
c) la consultazione periodica con i comandi
corrispondenti per verificare e concertare l'applicazione,
anche a livello periferico, delle norme contenute nei
provvedimenti di concertazione, su materie non di propria
competenza che possono avere conseguenze sulla condizione del
personale.
4. Le istanze, le proposte e i pareri di cui al comma 2
sono trasmessi al capo di stato maggiore della Difesa oppure
ai capi di stato maggiore di Forza armata o al comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri o al comandante generale
del Corpo della Guardia di finanza, che rispondono,
nell'ambito delle rispettive competenze, entro 60 giorni del
ricevimento.
5. Le stesse materie di competenze e le facoltà di cui ai
commi 2 e 3 sono attribuite ai COIR dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica, compatibilmente con gli ambiti
della relativa rappresentatività.
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