| (Procedure della concertazione).
1. I COCER partecipano alle attività di concertazione
interministeriale relative alla definizione dei contenuti del
rapporto di impiego del personale militare per le materie e
con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.
2. Per assicurare il diritto di informazione ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, lo Stato maggiore della Difesa e i Comandi generali
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
mantengono stretti contatti con gli organismi centrali della
rappresentanza militare, per aggiornarli sulle informazioni
che, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995, acquisiscono dalle altre amministrazioni
interessate al fine di assicurare la sostanziale omogeneità
nell'applicazione delle disposizioni recate dai provvedimento
di recepimento degli accordi contrattuali, nonché in ordine
alle materie ed all'esito delle procedure di cui all'articolo
3, commi da 2 a 5, del medesimo decreto legislativo n. 195 del
1995.
3. Per le altre materie oggetto delle disposizioni dei
contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, i COIR e i COBAR, nell'ambito delle rispettive
competenze, mantengono stretti contatti con i comandanti
corrispondenti per essere informati in ordine allo stato di
applicazione delle disposizioni contrattuali.
4. Qualora in ordine a materie rientranti nell'ambito
della discrezionalità dell'azione di comando delle autorità
corrispondenti insorgano contrasti interpretativi di rilevanza
generale per il personale interessato, gli organismi di
rappresentanza possono avanzare all'autorità corrispondente
richiesta scritta di esame della questione controversa,
indicando specificamente le circostanze di fatto e i profili
di diritto oggetto della questione.
5. Qualora il contrasto interpretativo di cui al comma 4
permanga dopo trenta giorni dalla data della richiesta di
esame di cui al medesimo comma 4, l'organismo di
rappresentanza interessato può adire quello superiore affinchè
la questione sia risolta al relativo livello di
rappresentanza.
6. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di
deferimento della questione ai sensi del comma 5, della
questione è interessato il COCER, che, ove ritenga il
contrasto interpretativo fondato, attiva entro trenta giorni
la procedura di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
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