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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343364
SMC0290-0053
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.71 dello stampato)
              ...IV COMMISSIONE PERMANENTE
                           (Difesa)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C2370; C2881; C3356; C3568; C3688. LAVCOMM
...C2370; C2881; C3356; C3568; C3688.
...Testo unificato dei progetti di legge n. 2370, 2881, 3356, 3568 e 3688: Nuove norme sulla rappresentanza militare.
Art. 11.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Vicepresidente Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Rivera.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC4 ZZRE
                   (Modalità di elezione).
       1.  I consigli di base eleggono il COCER-Sicurezza ed il
  COCER-Difesa nonché i COIR secondo le modalità determinate dal
  presente articolo nonché dal regolamento di cui all'articolo
  19, comma 1.
     2.  Il Ministro della difesa, con proprio decreto da
  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, individua le unità di cui
 
                              Pag. 72
 
  all'articolo 3, comma 1, lettera  b).  I capi di stato
  maggiore della Difesa e di Forza armata, nonché i Comandanti
  generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza,
  stabiliscono le unità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera
  b),  e 3, comma 1, lettera  c).
     3.  I delegati eletti nei COBAR eleggono direttamente al
  COCER di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  e ai
  COIR di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  b)  i
  rappresentanti della categoria di appartenenza nel corso di
  una unica assemblea.
     4.  Gli eletti ai COCER o ai COIR decadono
  dall'appartenenza ai COBAR.
     5.  I delegati eletti durano in carica tre anni e sono
  immediatamente rieleggibili solo per un ulteriore mandato.
     6.  I delegati eletti nella categoria a ferma volontaria
  durano in carica un anno e sono rieleggibili per un ulteriore
  mandato.
     7.  Il voto è diretto, personale, libero e segreto.  La
  partecipazione alle operazioni di voto è un dovere.
     8.  Gli organismi di rappresentanza di ogni ordine e grado,
  in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o
  superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono
  sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per
  l'elezione dei nuovi delegati.  Nel caso in cui il numero dei
  dimissionari sia inferiore al 50 per cento a ciascun delegato
  dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo
  della medesima categoria di appartenenza del delegato
  dimissionario o, in mancanza, sono avviate le procedure per
  l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del
  mandato originario.
     9.  I candidati presentano la propria candidatura almeno 30
  giorni prima della data delle elezioni.
     10.  Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
  di cui al presente articolo sono definite con il regolamento
  di cui all'articolo 19, comma 1.  Il medesimo regolamento può
  prevedere che le candidature siano accompagnate da un numero
  minimo di sottoscrizioni.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=04 SEDE=RE NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0053 TIPDOC=P DOCTIT=0042 COMM=C4 D TX PAGINIZ=0071 RIGINIZ=062 PAGFIN=0072 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=71 PAGEFIN=72 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0053 TIPDOCP DOCTIT0042 NDOC0042



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