| (Modalità di elezione).
1. I consigli di base eleggono il COCER-Sicurezza ed il
COCER-Difesa nonché i COIR secondo le modalità determinate dal
presente articolo nonché dal regolamento di cui all'articolo
19, comma 1.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le unità di cui
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all'articolo 3, comma 1, lettera b). I capi di stato
maggiore della Difesa e di Forza armata, nonché i Comandanti
generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza,
stabiliscono le unità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera
b), e 3, comma 1, lettera c).
3. I delegati eletti nei COBAR eleggono direttamente al
COCER di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e ai
COIR di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) i
rappresentanti della categoria di appartenenza nel corso di
una unica assemblea.
4. Gli eletti ai COCER o ai COIR decadono
dall'appartenenza ai COBAR.
5. I delegati eletti durano in carica tre anni e sono
immediatamente rieleggibili solo per un ulteriore mandato.
6. I delegati eletti nella categoria a ferma volontaria
durano in carica un anno e sono rieleggibili per un ulteriore
mandato.
7. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La
partecipazione alle operazioni di voto è un dovere.
8. Gli organismi di rappresentanza di ogni ordine e grado,
in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o
superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono
sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per
l'elezione dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero dei
dimissionari sia inferiore al 50 per cento a ciascun delegato
dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo
della medesima categoria di appartenenza del delegato
dimissionario o, in mancanza, sono avviate le procedure per
l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del
mandato originario.
9. I candidati presentano la propria candidatura almeno 30
giorni prima della data delle elezioni.
10. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
di cui al presente articolo sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 19, comma 1. Il medesimo regolamento può
prevedere che le candidature siano accompagnate da un numero
minimo di sottoscrizioni.
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