| (Facoltà e limiti del mandato).
1. I delegati rappresentano le categorie di
appartenenza negli organismi della rappresentanza di cui fanno
parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le
funzioni per le quali sono stati eletti.
2. Ai fini di cui al comma 1 le autorità corrispondenti
curano che agli organismi della rappresentanza, quale istituto
dell'ordinamento militare, sia assicurata, compatibilmente con
le altre esigenze operative, un'adeguata disponibilità di
infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse
finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo
funzionamento. A tal fine tutte le spese relative alle
elezioni ed al funzionamento degli organi di rappresentanza
militare, ivi comprese le spese per trattamento di missione e
per l'acquisto di attrezzature e materiali di ufficio sono
poste a carico della medesima voce di spesa.
3. I delegati possono assolvere il loro mandato anche al
di fuori del normale orario di servizio, disponendo degli
strumenti e delle risorse messi a loro disposizione. Allo
scopo di assicurare, anche nell'ambito dell'ordinario orario
di servizio, una partecipazione all'attività della
rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun
organismo, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività
dei consigli in cui sono stati eletti, può utilizzare,
compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non
altrimenti assolvibili, e previa autorizzazione dell'autorità
competente, periodi di assenza dall'espletamento dal proprio
incarico ordinario di servizio presso l'ente di appartenenza,
per un equivalente di giorni lavorativi annui pari a quaranta
se eletti ai COIR o ai COBAR del comparto Sicurezza e a venti
se eletti al COBAR del comparto Difesa.
4. I delegati eletti ai COCER assicurano l'assolvimento
dell'incarico ordinario di servizio attribuito almeno per il
periodo minimo previsto ai fini della redazione della
documentazione caratteristica.
5. La partecipazione dei delegati alle riunioni dei
consigli è obbligatoria nel rispetto dei limiti di cui al
comma 1.
6. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli
enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui
sono presenti.
7. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3
sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali
riunioni indette su richiesta dei comandanti
corrispondenti.
8. Il comandante corrispondente ai COBAR autorizza, su
richiesta, almeno una assemblea all'anno suddivisa per
categorie.
9. I delegati eletti negli organismi di rappresentanza
militare possono partecipare a convegni ed assemblee sulle
materie di competenza in rappresentanza di categorie, sezioni
e comparti dell'assemblea solo se espressamente delegati e
comunque nell'ambito dei giorni lavorativi di cui al comma
3.
10. I delegati del COIR, su richiesta del COBAR approvata
dal comandante corrispondente, possono visitare le strutture
ed i reparti militari della loro area di rappresentanza fuori
dall'orario di servizio.
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