| (Organi direttivi).
1. Sono organi direttivi degli organismi di rappresentanza
il presidente, l'ufficio di presidenza ed il segretario
esecutivo.
2. Il presidente è il delegato più elevato in grado.
L'ufficio di presidenza è costituito da un delegato per
ciascuna delle categorie rappresentate, eletto in seno
all'organismo in seduta plenaria. Il segretario esecutivo è
eletto tra i delegati che costituiscono l'ufficio di
presidenza.
3. Il presidente ha il compito di garantire che l'attività
dell'organismo si svolga secondo quanto previsto dalla
presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma
1. A tal fine convoca e presiede l'assemblea dell'organismo e
le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il
regolare svolgimento. D'intesa con il segretario esecutivo
oppure, ove necessario, sentito l'ufficio di presidenza, cura
i contatti con l'autorità corrispondente o con le istituzioni.
Autorizza la divulgazione delle deliberazioni e degli
eventuali comunicati del consiglio ai sensi dell'articolo 18,
comma 2.
4. Il segretario esecutivo, tenendone informato il
presidente, adotta le iniziative conseguenti alle
determinazione dell'organismo e cura la predisposizione di
eventuali comunicati. Svolge la funzione di portavoce
dell'organismo.
5. L'ufficio di presidenza decide la convocazione delle
riunioni dell'organismo ed il relativo ordine del giorno e,
ove ritenuto necessario, affianca il presidente nei rapporti
con gli altri organismi della rappresentanza e con le
istituzioni. Il presidente incarica un componente dell'ufficio
di presidenza della verbalizzazione delle relative
riunioni.
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