| (Disposizioni di attuazione).
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione delle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla
relativa data di entrata in vigore. Il regolamento di cui al
precedente periodo sostituisce il regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.
691.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare
definiti:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali di cui all'articolo 11;
b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede
per assolvere al proprio mandato;
c) le risorse finanziarie messe a disposizione
degli organismi di rappresentanza;
d) gli strumenti di divulgazione degli atti degli
organismi di rappresentanza.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge
11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24
dicembre 1986, n. 958.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro
della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
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