| Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
relatore, ricorda che nel fascicolo n. 5 in esame sono
contenuti ulteriori emendamenti rispetto a quelli già
esaminati dalla Commissione, da ultimo nella seduta dell'11
dicembre 1997. La
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maggior parte di essi non reca problemi dal punto di vista
finanziario; ritiene invece opportuno ricevere chiarimenti dal
Governo sui seguenti emendamenti:
3.16 (nuova formulazione) della Commissione, che prevede
che la Commissione possa gestire autonomamente un fondo
iscritto nel bilancio dello Stato e che l'ammontare di detto
fondo è determinato annualmente nell'ambito della legge di
bilancio. Tale disposizione sembra in contrasto con la
normativa di contabilità nazionale che prevede che sia la
legge finanziaria e non quella di bilancio a poter determinare
l'ammontare di un fondo;
5.2 (nuova formulazione) della Commissione, che
istituisce presso la Commissione l'anagrafe patrimoniale: il
Governo dovrebbe chiarire se gli oneri di tenuta e
funzionamento sono a carico della Commissione o dell'AIPA;
25.8 della Commissione, che prevede la produzione di un
Bollettino: il Governo dovrebbe chiarire su chi devono gravare
gli oneri di produzione del suddetto bollettino;
28.3 della Commissione, che modifica la formula di
copertura finanziaria prevedendo la copertura del solo onere
per il 1998, valutato in lire 2 miliardi, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. La formula di copertura non tiene conto dell'obbligo
di ripartizione ed imputazione triennale dell'onere previsto
dalle norme di contabilità di Stato. Inoltre l'onere di 2
miliardi sembra coprire solo il costo per i membri del
direttivo; il Governo dovrebbe pertanto fornire gli opportuni
chiarimenti.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA fa presente che dal
combinato disposto degli emendamenti approvati dalla
Commissione di merito discendono, in effetti, due forme di
copertura, una di tipo transitorio e un'altra invece a regime.
Occorrerebbe tuttavia riformulare l'emendamento riferito
all'articolo 28, identificando già ora il costo a regime per
la fase transitoria di funzionamento della Commissione,
attraverso l'utilizzazione della seguente formula: "All'onere
derivante dalla presente legge, valutato in lire 2 mila
milioni per l'anno 1998 e 2.900 milioni a decorrere dall'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Inoltre il comma 3 della nuova formulazione
dell'emendamento 3.16 della Commissione prevede che le norme
concernenti l'organizzazione e la dotazione organica della
Commissione siano emanate successivamente; in connessione con
questa norma deve apportarsi un'ulteriore modifica alla norma
di copertura, tale da prevedere che "con apposito
provvedimento sarà determinato l'ammontare delle risorse
occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dal
funzionamento a regime della Commissione". In questo modo
risulterebbe anche corretto il riferimento alla legge di
bilancio, di cui all'emendamento 3.16 della Commissione, visto
che spetterebbe poi a questa legge determinare l'ammontare
annuo del fondo a disposizione della Commissione, in analogia
a quanto accade per altre autorità amministrative
indipendenti.
Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) rileva
come, su una materia tanto importante e delicata come quella
interessata dal provvedimento in esame, la Commissione
bilancio sia costretta a lavorare su testi arrivati all'ultimo
momento utile. Solo grazie alla cortese collaborazione del
personale della Commissione
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bilancio, è ora in grado di esaminare il testo degli
ulteriori emendamenti presentati; ma in tal modo non si può
certo dire che si è deliberato "ex informata coscientia".
Bruno SOLAROLI, presidente, giudica fondati i
rilievi testè formulati dal deputato Valensise, ma fa presente
che gli emendamenti sono stati trasmessi solo questa mattina
dall'Assemblea e che essi verranno posti in votazione nella
seduta d'Aula di questo pomeriggio. Purtroppo è inevitabile
che, dati questi presupposti, si lavori tutti in una
situazione di precarietà.
Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) osserva
che, soprattutto in conseguenza delle nuove norme sulla
programmazione dei lavori, la Conferenza dei Presidenti di
gruppo è costretta ad assumere decisioni in base a conoscenze
assai approssimative dei provvedimenti in questione. Invita
pertanto il Presidente Solaroli a sollecitare il Presidente
della Camera a tenere in adeguata considerazione anche le
esigenze della Commissione bilancio.
Bruno SOLAROLI, presidente, assicura che si attiverà
nel senso prospettato dal deputato Valensise.
Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
relatore, afferma che persistono taluni dubbi sul
coordinamento tra le disposizioni recate dall'articolo 3 e la
nuova formulazione dell'articolo 28 proposta dal
rappresentante del governo.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA chiarisce che i dubbi
sollevati dal relatore potrebbero essere risolti prevedendo la
soppressione del comma 2 dell'emendamento 3.16 della
Commissione e trasferendo parte del suo contenuto all'interno
della nuova formulazione dell'emendamento 28.3 proposta dal
Governo. Intende inoltre fare presente che il Governo si sta
sforzando, con la riformulazione in questione, di venire
incontro alle necessità evidenziate dalla Commissione di
merito e successivamente dall'Assemblea della Camera: si
tratta di conservare uno spazio il più largo possibile per
l'autonomia decisionale ed organizzativa del nuovo organismo;
le procedure di cui è prevista l'utilizzazione nel caso di
specie sono, del resto, del tutto analoghe a quelle già
previste per organismi similari.
Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) osserva che
il comma 3 dell'emendamento 3.16 della Commissione fa
riferimento ad un decreto del Presidente della Repubblica e
non ad una legge: questo va tenuto presente ai fini del
coordinamento legislativo con le disposizioni dell'articolo
28, per precisare correttamente le questioni relative alla
successione nel tempo degli atti normativi.
Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)
precisa i termini della questione: le disposizioni del comma 2
dell'emendamento 3.16 della Commissione si riferiscono ad un
momento successivo all'emanazione dell'ulteriore provvedimento
di legge previsto nella riformulazione dell'emendamento 28.3
proposta dal Governo, per cui l'osservazione del deputato
Valensise è fondata. I testi dei due predetti emendamenti
andrebbero tra loro coordinati con attenzione, nel senso
prefigurato dal sottosegretario Macciotta.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA conviene con quanto
affermato dal relatore: deve essere infatti tenuto presente
che l'onere derivante dal provvedimento potrebbe aumentare
negli anni successivi al 1998, quando cioè entrerà a regime il
funzionamento della Commissione, rispetto ai 2,9 miliardi
prospettati nella riformulazione dell'emendamento 28.3
proposto dal Governo. Ritiene inoltre che la Commissione
potrebbe inserire nel proprio parere una specifica
osservazione relativa al comma 4 dell'articolo 25, volta ad
evidenziare l'opportunità di una sua riformulazione per
evitare aggravamenti delle procedure attuali e conseguire
economie di spesa a seguito della eliminazione
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degli oneri di pubblicità sui quotidiani.
Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
relatore, preso atto dell'andamento del dibattito e
delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo,
formula la seguente proposta di parere:
PARERE CONTRARIO
sul subemendamento Boccia 0.3.16.3;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 3.16 (nuova formulazione) della
Commissione, a condizione che il comma 2 sia soppresso, nonché
sul connesso emendamento 28.3 della Commissione, a condizione
che sia riformulato come segue e nel presupposto che
l'emendamento 3.16 (nuova formulazione) della Commissione sia
approvato con le predette modificazioni:
"ART. 28.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
lire 2000 milioni per l'anno 1998 e 2900 milioni a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Con successiva legge potranno essere indicate le
risorse aggiuntive necessarie per far fronte agli ulteriori
oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della
Commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.
3. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di
cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto al controllo della
Corte dei conti.";
nonché sugli emendamenti 5.2 (nuova formulazione) e 25.8
della Commissione, a condizione che siano riformulati nel
senso di precisare che gli eventuali oneri derivanti
dall'istituzione presso la Commissione dell'anagrafe
patrimoniale e dalla produzione del bollettino si intendano
ricompresi nell'onere complessivo derivante dall'attuazione
del provvedimento, come definito dall'articolo 28;
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 25,
comma 4, secondo periodo, nel senso di prevedere che vengano
abrogate, a far tempo dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 26, tutte le disposizioni
anche di carattere speciale che prevedono l'obbligo della
pubblicità sui giornali quotidiani dei documenti di gara
previsti dal comma 2 e che venga inoltre abrogato l'articolo
29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tale opportunità è
tesa ad evitare l'aggravamento del procedimento e il
conseguimento di economie di spesa conseguenti ai risparmi
ottenibili dalla eliminazione degli oneri di pubblicità sui
quotidiani;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e non
ricompresi nel fascicolo n. 4 nonché sugli emendamenti 5.1,
6.11, 7.7, 10.6 e 11.7 dal Governo, nonché sull'emendamento
27.01 della Commissione.
La Commissione approva quindi la proposta di parere
formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13,10.
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