| (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
regolamento, e rinvio).
La Commissione comincia l'esame del provvedimento in
titolo.
Gianantonio MAZZOCCHIN (gruppo rinnovamento italiano),
relatore, ricorda, in primo luogo, che la legge 15
maggio 1997, n. 127, ai commi da 102 a 108 dell'articolo 17,
ridisciplina interamente la composizione, le modalità di
elezione e le funzioni del Consiglio universitario
nazionale.
In particolare, il comma 102 definisce il C.U.N. "organo
elettivo di rappresentanza generale delle istituzioni autonome
universitarie" (la normativa previgente lo definiva "organo
elettivo di rappresentanza delle università italiane") e
ridisegna il quadro delle funzioni consultive ad esso
spettanti, elencando i seguenti settori di competenza, nei
quali il parere del CUN è obbligatorio ma comunque non
vincolante: la programmazione universitaria (è venuto meno il
riferimento, esplicito nella legge 341/1990, al piano
triennale di sviluppo dell'università); la definizione dei
criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del
fondo per il finanziamento ordinario delle università; la
definizione attraverso decreti ministeriali, ai sensi dei
commi 95 e 96 del medesimo articolo 117, dei criteri generali
per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio
universitari, per il riconoscimento o il riordino di talune
categorie di scuole superiori ed istituti di specializzazione
e per la disciplina dei professori a contratto, nonché
l'approvazione dei regolamenti didattici di ateneo; la
definizione dei settori scientifico-disciplinari, cioè dei
raggruppamenti degli insegnamenti universitari sulla base di
criteri di omogeneità scientifica e didattica; il reclutamento
dei professori e dei ricercatori universitari.
Ai sensi del comma 103 il Ministro ha comunque la facoltà
di sentire il CUN anche su materie, di interesse generale per
l'università, diverse da quelle sopra ricordate.
Ricorda che per la definizione delle modalità di elezione
e funzionamento del CUN il comma 106 rinvia ad un decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Rispetto alla previgente disciplina (articolo 10, comma 6,
legge 341/90) viene meno il richiamo all'esigenza di una
"rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza
e <di> una equilibrata presenza delle diverse componenti e
delle sedi universitarie presenti nel territorio". Il secondo
periodo del comma precisa che l'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei rappresentanti delle aree disciplinari "è
comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai
ricercatori afferenti a ciascuna area".
Nel merito dello schema di regolamento in esame, osserva
che il testo del provvedimento si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 disciplina le modalità per la elezione del
Presidente che deve ottenere nella prima votazione la
maggioranza
Pag. 94
assoluta dei voti dei consiglieri in carica. Se il predetto
quorum non è raggiunto, si procede al ballottaggio fra i
due candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti.
L'articolo 2 definisce le funzioni del Presidente,
concernenti in particolare la presidenza delle adunanze e
l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
L'articolo 3 determina i casi in cui si può procedere alla
convocazione del Consiglio.
L'articolo 4 demanda alla emanazione di norme interne le
modalità di convocazione delle sedute e la fissazione dei
quorum per la validità e per l'assunzione delle
deliberazioni del Consiglio e della Corte di disciplina.
L'articolo 5, ai fine di rendere più flessibile e
funzionale il lavoro istruttorio e di studio, prevede la
possibilità di articolazione del Consiglio in commissioni,
comitati e gruppi di lavoro.
L'articolo 6 prevede la costituzione di uno specifico
ufficio di segreteria per assicurare il supporto tecnico ed
amministrativo al Consiglio.
L'articolo 7, infine, consente al CUN di regolamentare con
norme interne gli aspetti organizzativi che non sono
disciplinati dal presente provvedimento.
Propone, infine, di esprimere parere favorevole.
Giovanni CASTELLANI, Presidente, rinvia il
seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 21 gennaio.
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