Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343382
SMC0290-0071
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.93 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento concernente modalità di funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale (articolo 17, comma 106, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Gianantonio MAZZOCCHIN. Giovanni CASTELLANI, Presidente.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Luciano Guerzoni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZC7 ZZNO ZZXX
  (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
  regolamento, e rinvio).
     La Commissione comincia l'esame del provvedimento in
  titolo.
 
     Gianantonio MAZZOCCHIN (gruppo rinnovamento italiano),
  relatore,  ricorda, in primo luogo, che la legge 15
  maggio 1997, n. 127, ai commi da 102 a 108 dell'articolo 17,
  ridisciplina interamente la composizione, le modalità di
  elezione e le funzioni del Consiglio universitario
  nazionale.
     In particolare, il comma 102 definisce il C.U.N. "organo
  elettivo di rappresentanza generale delle istituzioni autonome
  universitarie" (la normativa previgente lo definiva "organo
  elettivo di rappresentanza delle università italiane") e
  ridisegna il quadro delle funzioni consultive ad esso
  spettanti, elencando i seguenti settori di competenza, nei
  quali il parere del CUN è obbligatorio ma comunque non
  vincolante: la programmazione universitaria (è venuto meno il
  riferimento, esplicito nella legge 341/1990, al piano
  triennale di sviluppo dell'università); la definizione dei
  criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del
  fondo per il finanziamento ordinario delle università; la
  definizione attraverso decreti ministeriali, ai sensi dei
  commi 95 e 96 del medesimo articolo 117, dei criteri generali
  per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio
  universitari, per il riconoscimento o il riordino di talune
  categorie di scuole superiori ed istituti di specializzazione
  e per la disciplina dei professori a contratto, nonché
  l'approvazione dei regolamenti didattici di ateneo; la
  definizione dei settori scientifico-disciplinari, cioè dei
  raggruppamenti degli insegnamenti universitari sulla base di
  criteri di omogeneità scientifica e didattica; il reclutamento
  dei professori e dei ricercatori universitari.
     Ai sensi del comma 103 il Ministro ha comunque la facoltà
  di sentire il CUN anche su materie, di interesse generale per
  l'università, diverse da quelle sopra ricordate.
     Ricorda che per la definizione delle modalità di elezione
  e funzionamento del CUN il comma 106 rinvia ad un decreto del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  Rispetto alla previgente disciplina (articolo 10, comma 6,
  legge 341/90) viene meno il richiamo all'esigenza di una
  "rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza
  e <di> una equilibrata presenza delle diverse componenti e
  delle sedi universitarie presenti nel territorio".  Il secondo
  periodo del comma precisa che l'elettorato attivo e passivo
  per l'elezione dei rappresentanti delle aree disciplinari "è
  comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai
  ricercatori afferenti a ciascuna area".
     Nel merito dello schema di regolamento in esame, osserva
  che il testo del provvedimento si compone di 7 articoli.
     L'articolo 1 disciplina le modalità per la elezione del
  Presidente che deve ottenere nella prima votazione la
  maggioranza
 
                              Pag. 94
 
  assoluta dei voti dei consiglieri in carica.  Se il predetto
  quorum  non è raggiunto, si procede al ballottaggio fra i
  due candidati che hanno riportato il maggior numero di
  voti.
     L'articolo 2 definisce le funzioni del Presidente,
  concernenti in particolare la presidenza delle adunanze e
  l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
     L'articolo 3 determina i casi in cui si può procedere alla
  convocazione del Consiglio.
     L'articolo 4 demanda alla emanazione di norme interne le
  modalità di convocazione delle sedute e la fissazione dei
  quorum  per la validità e per l'assunzione delle
  deliberazioni del Consiglio e della Corte di disciplina.
     L'articolo 5, ai fine di rendere più flessibile e
  funzionale il lavoro istruttorio e di studio, prevede la
  possibilità di articolazione del Consiglio in commissioni,
  comitati e gruppi di lavoro.
     L'articolo 6 prevede la costituzione di uno specifico
  ufficio di segreteria per assicurare il supporto tecnico ed
  amministrativo al Consiglio.
     L'articolo 7, infine, consente al CUN di regolamentare con
  norme interne gli aspetti organizzativi che non sono
  disciplinati dal presente provvedimento.
     Propone, infine, di esprimere parere favorevole.
 
     Giovanni CASTELLANI,  Presidente,  rinvia il
  seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 21 gennaio.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=07 SEDE=XX NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0071 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C7 D PAGINIZ=0093 RIGINIZ=017 PAGFIN=0094 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=93 PAGEFIN=94 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0071 TIPDOCB DOCTIT0071 NDOC0071



Ritorna al menu della banca dati