| (Contratti di locazione in deroga alla legge n. 392 del
1978).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso abitativo in deroga alle disposizioni
della legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente al caso in
cui il locatore rinunci alla facoltà di disdetta del contratto
alla prima scadenza, fatti salvi i casi di necessità
sopravvenuta ai sensi dell'articolo 59 della legge 27 luglio
1978, n. 392. La durata del contratto non può essere inferiore
a quattro anni. Alla seconda scadenza del contratto, qualora
le parti non concordino sull'ulteriore periodo di locazione ai
sensi dell'articolo 3, il contratto è prorogato di diritto per
due anni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati in base al comma
1, se una delle parti lo richiede, i contraenti si avvalgono
dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori maggiormente rappresentative, tramite le loro
organizzazioni centrali ovvero tramite le organizzazioni delle
stesse competenti per territorio in relazione al luogo dove è
ubicato l'immobile, che accertano l'equilibrio generale dei
singoli contratti anche in rapporto alle particolari esigenze
delle parti contraenti e verificano l'avvenuta registrazione
del contratto in base alla vigente normativa.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
possono stipulare contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso abitativo in deroga alle norme della legge 27 luglio
1978, n. 392, definendo il valore del canone, la durata del
contratto e altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi intervenuti in sede locale fra
le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono
alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i
predetti accordi, il comune capoluogo di provincia,
eventualmente
Pag. 109
d'intesa con gli altri comuni della medesima provincia,
provvede a convocare le parti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
ogni tre anni a decorrere dalla medesima data.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i
proprietari che affittano a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
Comuni che adottano tali delibere possono derogare ai limiti,
minimo e massimo, stabiliti dalla vigente normativa ai fini
della determinazione delle aliquote.
5. I contratti stipulati in base al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4, non possono avere
durata inferiore ai tre anni. Alla scadenza del contratto, ove
le parti non concordino sull'ulteriore periodo di locazione,
il contratto è prorogato di diritto per due anni.
| |