Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343391
SMC0290-0080
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.108 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C790; C806; C807; C825; C867; C1024; C1222; C1718; C2031; C2051; C2209; C2382; C4146; C4161. LAVCOMM
...C790; C806; C807; C825; C867; C1024; C1222; C1718; C2031; C2051; C2209; C2382; C4146; C4161.
...NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Art. 2.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
  (Contratti di locazione in deroga alla legge n. 392 del
                            1978).
     1.  Le parti possono stipulare contratti di locazione di
  immobili adibiti ad uso abitativo in deroga alle disposizioni
  della legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente al caso in
  cui il locatore rinunci alla facoltà di disdetta del contratto
  alla prima scadenza, fatti salvi i casi di necessità
  sopravvenuta ai sensi dell'articolo 59 della legge 27 luglio
  1978, n. 392.  La durata del contratto non può essere inferiore
  a quattro anni.  Alla seconda scadenza del contratto, qualora
  le parti non concordino sull'ulteriore periodo di locazione ai
  sensi dell'articolo 3, il contratto è prorogato di diritto per
  due anni.
     2.  Per i contratti stipulati o rinnovati in base al comma
  1, se una delle parti lo richiede, i contraenti si avvalgono
  dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
  e dei conduttori maggiormente rappresentative, tramite le loro
  organizzazioni centrali ovvero tramite le organizzazioni delle
  stesse competenti per territorio in relazione al luogo dove è
  ubicato l'immobile, che accertano l'equilibrio generale dei
  singoli contratti anche in rapporto alle particolari esigenze
  delle parti contraenti e verificano l'avvenuta registrazione
  del contratto in base alla vigente normativa.
     3.  In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
  possono stipulare contratti di locazione di immobili adibiti
  ad uso abitativo in deroga alle norme della legge 27 luglio
  1978, n. 392, definendo il valore del canone, la durata del
  contratto e altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
  stabilito in appositi accordi intervenuti in sede locale fra
  le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
  dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono
  alla definizione di contratti-tipo.  Al fine di promuovere i
  predetti accordi, il comune capoluogo di provincia,
  eventualmente
 
                              Pag. 109
 
  d'intesa con gli altri comuni della medesima provincia,
  provvede a convocare le parti entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
  ogni tre anni a decorrere dalla medesima data.
     4.  Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al
  comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
  dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i
  proprietari che affittano a titolo di abitazione principale
  immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.  I
  Comuni che adottano tali delibere possono derogare ai limiti,
  minimo e massimo, stabiliti dalla vigente normativa ai fini
  della determinazione delle aliquote.
     5.  I contratti stipulati in base al comma 3, ad eccezione
  di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4, non possono avere
  durata inferiore ai tre anni.  Alla scadenza del contratto, ove
  le parti non concordino sull'ulteriore periodo di locazione,
  il contratto è prorogato di diritto per due anni.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0108 RIGINIZ=024 PAGFIN=0109 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=108 PAGEFIN=109 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



Ritorna al menu della banca dati