| (Convenzione nazionale).
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori
pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione nazionale che individui i criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonchè delle modalità per garantire
particolari esigenze delle parti. I suddetti criteri
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2, che tengono conto
della concreta situazione di mercato .presente in ambito
locale.
2. La convenzione di cui al comma 1 definisce inoltre le
condizioni e le modalità per la stipula di contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo per particolari
categorie di conduttori ovvero legati ad esigenze temporanee o
specifiche.
3. La convenzione di cui al comma 1 può altresì indicare
particolari condizioni contrattuali, anche in deroga a quanto
stabilito dal successivo articolo 8, volte a garantire la
certezza del rilascio dell'immobile nei tempi stabiliti dal
contratto e senza ulteriori proroghe nei casi di disdetta del
contratto alla scadenza da parte del locatore per i motivi
elencati al comma 4. In tali casi il termine stabilito dal
giudice per il rilascio dell'immobile non è soggetto ad alcuna
proroga o graduazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, alla
scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2, il locatore può avvalersi della facoltà di
disdetta, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di
almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile
ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli
o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società
o ente pubblico o comunque
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con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche cooperative,
assistenziali, culturali o di culto intenda destinare
l'immobile all'esercizio delle proprie funzioni od attività
sociali ed offra al conduttore altro immobile idoneo o
pienamente disponibile;
c) quando il conduttore abbia la piena ed attuale
disponibilità di un alloggio già libero ed idoneo nello stesso
comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del
quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del
conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del
quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si
intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione
per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
appartamento sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'appartamento stesso;
f) quando l'immobile sia di interesse artistico o
storico ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e la
competente soprintendenza riconosca necessario ed urgente che
si proceda a riparazioni e restauri, la cui esecuzione sia
resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
g) quando il locatore venda l'immobile a terzi
dopo averlo inutilmente offerto in prelazione al conduttore e
non abbia la proprietà di altri immobili oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione;
h) quando il conduttore non occupi
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo e non
si verifichi la successione del contratto.
5. Nei casi di disdetta del contratto da parte del
locatore per i motivi di cui al comma 4, lettere d), e),
ed f), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è
condizione di procedibilità dell'azione di rilascio.
L'inquilino ha diritto di prelazione se il proprietario,
terminati i lavori, affitta nuovamente l'immobile. Nella
comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di
nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al
comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
6. L'illegittimo esercizio della disdetta da parte del
locatore, ai sensi del presente articolo, comporta un
risarcimento del danno nei confronti del conduttore da
determinarsi in misura non inferiore alle trentasei mensilità
dell'ultimo canone di locazione percepito.
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