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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343394
SMC0290-0083
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.83 (che inizia a pag.109 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C790; C806; C807; C825; C867; C1024; C1222; C1718; C2031; C2051; C2209; C2382; C4146; C4161. LAVCOMM
...C790; C806; C807; C825; C867; C1024; C1222; C1718; C2031; C2051; C2209; C2382; C4146; C4161.
...NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Art. 4.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
                   (Convenzione nazionale).
     1.  Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di
  cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori
  pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e
  dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
  nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
  decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
  convenzione nazionale che individui i criteri generali per la
  definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
  contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
  parametri oggettivi, nonchè delle modalità per garantire
  particolari esigenze delle parti.  I suddetti criteri
  costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
  locali di cui al comma 3 dell'articolo 2, che tengono conto
  della concreta situazione di mercato .presente in ambito
  locale.
     2.  La convenzione di cui al comma 1 definisce inoltre le
  condizioni e le modalità per la stipula di contratti di
  locazione di immobili ad uso abitativo per particolari
  categorie di conduttori ovvero legati ad esigenze temporanee o
  specifiche.
     3.  La convenzione di cui al comma 1 può altresì indicare
  particolari condizioni contrattuali, anche in deroga a quanto
  stabilito dal successivo articolo 8, volte a garantire la
  certezza del rilascio dell'immobile nei tempi stabiliti dal
  contratto e senza ulteriori proroghe nei casi di disdetta del
  contratto alla scadenza da parte del locatore per i motivi
  elencati al comma 4.  In tali casi il termine stabilito dal
  giudice per il rilascio dell'immobile non è soggetto ad alcuna
  proroga o graduazione.
     4.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, alla
  scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3
  dell'articolo 2, il locatore può avvalersi della facoltà di
  disdetta, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di
  almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
       a)  quando il locatore intenda destinare l'immobile
  ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli
  o dei parenti entro il secondo grado;
       b)  quando il locatore, persona giuridica, società
  o ente pubblico o comunque
 
                              Pag. 110
 
  con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche cooperative,
  assistenziali, culturali o di culto intenda destinare
  l'immobile all'esercizio delle proprie funzioni od attività
  sociali ed offra al conduttore altro immobile idoneo o
  pienamente disponibile;
       c)  quando il conduttore abbia la piena ed attuale
  disponibilità di un alloggio già libero ed idoneo nello stesso
  comune;
       d)  quando l'immobile sia compreso in un edificio
  gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del
  quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del
  conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
  lavori;
       e)  quando l'immobile si trovi in uno stabile del
  quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si
  intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione
  per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
  appartamento sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
  eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia
  indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
  dell'appartamento stesso;
       f)  quando l'immobile sia di interesse artistico o
  storico ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e la
  competente soprintendenza riconosca necessario ed urgente che
  si proceda a riparazioni e restauri, la cui esecuzione sia
  resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
       g)  quando il locatore venda l'immobile a terzi
  dopo averlo inutilmente offerto in prelazione al conduttore e
  non abbia la proprietà di altri immobili oltre a quello
  eventualmente adibito a propria abitazione;
       h)  quando il conduttore non occupi
  continuativamente l'immobile senza giustificato motivo e non
  si verifichi la successione del contratto.
     5.  Nei casi di disdetta del contratto da parte del
  locatore per i motivi di cui al comma 4, lettere  d), e),
  ed  f),  il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
  indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è
  condizione di procedibilità dell'azione di rilascio.
  L'inquilino ha diritto di prelazione se il proprietario,
  terminati i lavori, affitta nuovamente l'immobile.  Nella
  comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di
  nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al
  comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
     6.  L'illegittimo esercizio della disdetta da parte del
  locatore, ai sensi del presente articolo, comporta un
  risarcimento del danno nei confronti del conduttore da
  determinarsi in misura non inferiore alle trentasei mensilità
  dell'ultimo canone di locazione percepito.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0083 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0109 RIGINIZ=031 PAGFIN=0110 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=109 PAGEFIN=110 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0083 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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