| (Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale).
1. Ai fini della presente legge sono considerate
maggiormente rappresentative le organizzazioni che abbiano
rilevanza nazionale sulla base di concreti elementi di
riferimento quali la diffusione, la presenza attiva ed
articolata sul territorio nazionale, la stipulazione di
contratti ed accordi collettivi nel settore, la
partecipazione, secondo quanto previsto da leggi regionali, a
commissioni ed organi amministrativi. Per l'attività prestata,
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, in sede di stipula dei
contratti, le predette organizzazioni possono richiedere a
ciascuna parte contraente un corrispettivo di importo non
superiore al costo per il servizio fornito alle parti
medesime, determinato con apposito decreto del Ministro dei
lavori pubblici. Sull'importo corrisposto si applica
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista
dall'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'interno
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e di grazia e giustizia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e da
aggiornare con cadenza triennale a decorrere dalla medesima
data, sono individuate le organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale sia degli inquilini che
dei proprietari.
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